Ottemperanza per l’indennità sostitutiva delle ferie del docente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2735 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza in un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, dipendente pubblico inserito nell’organizzazione dell’Amministrazione debitrice, può procedere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività svolta.
Il Fatto
Una docente, la cui istanza era rimasta inevasa, agiva dinanzi al Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute relativa a due anni scolastici. Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, l’Amministrazione non ottemperava. La docente proponeva pertanto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolarità della notifica della sentenza al Ministero, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, con l’assegnazione di 60 giorni per l’esecuzione a semplice richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità operative, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, ove occorra far fronte a una eventuale incapienza dei fondi destinati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata prevista la liquidazione di alcun compenso.
Il Collegio ha infine posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta alla luce della natura seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, e ha disposto la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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