Ottemperanza al giudicato per la Carta Docente: obbligo dell’Amministrazione di eseguire la sentenza (TAR Lombardia n. 2729 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato ex artt. 112 ss. c.p.a. è strumento ammissibile anche quando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia stata pronunciata dal giudice ordinario in materia di lavoro e concerna un diritto del pubblico dipendente a un beneficio economico, quale la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, ove decorso inutilmente, legittima la parte creditrice a instaurare il giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione soccombente è condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni; in caso di ulteriore inerzia è nominato un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale opera quale organo ausiliario del giudice, senza diritto a compenso, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con accredito del beneficio economico previsto. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo, ormai passato in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Preliminarmente, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, constatando l’avvenuta notifica della sentenza in data 1° ottobre 2025, il passaggio in giudicato della decisione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come richiesto dalla normativa in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali a carico delle amministrazioni statali.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda, disponendo che l’Amministrazione desse completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha altresì nominato fin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Con specifico riferimento ai poteri del commissario, il TAR ha precisato che, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, lo stesso potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso e dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha infine escluso la liquidazione di compensi in favore del commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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