Ottemperanza al giudicato per la carta docente: inerzia dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2726 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è fondata quando l’amministrazione, destinataria della notifica della sentenza esecutiva, non abbia provveduto al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In tal caso, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il diritto della parte ricorrente al beneficio economico. Il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, che interverrà in via sostitutiva solo in caso di perdurante inottemperanza, con facoltà di utilizzare l’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 751/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di complessivi euro 1.000,00. Il titolo esecutivo, passato in giudicato per mancata impugnazione, era stato notificato all’amministrazione il 1° settembre 2025.
Non essendo seguito alcun adempimento da parte del Ministero, e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti di causa è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 1° settembre 2025 e che il titolo era passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 4 febbraio 2026. Risultava, quindi, inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’amministrazione avesse dato corso al pagamento.
Il Collegio ha accolto la domanda di ottemperanza, condannando l’amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente il diritto al beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese.
Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte, anche ricorrendo ai capitoli di bilancio destinati a tali pagamenti o all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del funzionario pubblico.
Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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