Accolto il ricorso per ottemperanza per la carta docente: condanna dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2717 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente è titolo esecutivo ai fini del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è costituita in mora e il giudice dell’ottemperanza, accogliendo il ricorso, la condanna a dare esecuzione al giudicato in un termine assegnato. In caso di persistente inadempimento, il giudice nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione della pronuncia, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 18 aprile 2025, era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 15 novembre 2025.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla pronuncia e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di giorni centoventi dalla notifica del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la ritualità della notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo.
Il Giudice ha disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnando allo stesso il termine di giorni sessanta per l’esecuzione della sentenza. Ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, e che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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