Carta docente ai docenti precari: giudicato non eseguito e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2711 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, una volta passata in giudicato e notificata, costituisce titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento della domanda e la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta il quale, anche tramite il pagamento in conto sospeso, provveda in via sostitutiva. La possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza per ottenere l’attribuzione della carta docente non è preclusa dalla natura non monetaria dell’obbligo, trattandosi pur sempre di un beneficio economico la cui esecuzione può essere imposta all’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00 per la formazione professionale. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 21 febbraio 2025.
Nonostante la notifica e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la regolarità della notifica della sentenza esecutiva in data 21 febbraio 2025 e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio il 30 settembre 2025. Ha inoltre verificato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il quale impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo.
Accertata l’inottemperanza, il giudice ha disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnando allo stesso 60 giorni per l’esecuzione su richiesta della parte interessata.Quanto alle modalità operative, il Collegio ha precisato che il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, ove i fondi dell’Amministrazione debitrice non fossero capienti. Ha infine statuito che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’attività commissariale, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite.Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
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