Diniego nulla osta deposito oli minerali: valutazione globale e discrezionale dell’affidabilità fiscale (TAR Lombardia n. 2708 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del nulla osta alla variazione della titolarità o al trasferimento della gestione di un deposito commerciale di oli minerali, ai sensi dell’art. 1, comma 1077, della legge n. 178 del 2020, richiede una valutazione globale e complessiva dell’operatore, non atomistica, che tenga conto della sua affidabilità economica e dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 504/1995. Tale valutazione è connotata da discrezionalità e può fondarsi anche su elementi indiziari, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 29 novembre 2000, che i giudici nazionali sono tenuti a considerare. La condotta dell’Amministrazione conforme alla Raccomandazione non necessita di motivazione rafforzata. Il diniego ha funzione preventiva, volta a impedire l’ingresso nel settore a soggetti inaffidabili, e non è escluso dalla definizione delle pendenze tributarie tramite accertamento con adesione, che non incide sul fatto storico della violazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, chiedeva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rilascio del nulla osta alla variazione della titolarità e al trasferimento della gestione di un deposito commerciale di oli minerali, al fine di riattivarlo come locatario. L’Amministrazione, dopo un’istruttoria, comunicava il preavviso di diniego e, successivamente, negava definitivamente il nulla osta, rilevando plurime carenze quali la mancata comunicazione di inizio attività alla Regione, la violazione del divieto di sub-concessione, la mancanza di requisiti tecnico-organizzativi e soggettivi, nonché la presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di accise e IVA.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività della memoria finale e dei documenti depositati dall’Avvocatura erariale, dichiarandone l’inutilizzabilità per violazione del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73 cod. proc. amm., con conseguente rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’udienza formulata dalla ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, respingendo l’unica complessa censura con cui si deduceva il difetto di motivazione e la contraddittorietà del diniego. La verifica sull’idoneità e l’affidabilità dell’operatore, ha chiarito il Tribunale, non può avvenire in modo atomistico, ma richiede una analisi globale della sua condotta. La legittimità di tale approccio è confermata dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 29 novembre 2000, la quale, pur essendo soft law, deve essere presa in considerazione dai giudici nazionali, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e attribuisce all’Amministrazione un margine di discrezionalità nella valutazione degli indizi di inaffidabilità.
Esaminando le singole doglianze, il TAR ha ritenuto legittime le valutazioni dell’Agenzia con riguardo alla mancata comunicazione alla Regione, competente in via esclusiva e non al SUAP, alla violazione del divieto di sub-concessione, alla carenza di informazioni sul prodotto e di requisiti tecnico-organizzativi, all’inidoneità degli accordi di fornitura con società slovene, e alla mancata indicazione di targa e tara delle autobotti. Il Tribunale ha infine ritenuto non irragionevole la valutazione negativa circa la solidità patrimoniale e la sussistenza di violazioni gravi e reiterate, rilevando che la definizione delle pendenze non elimina il fatto storico e che la sanatoria dei certificati C.I.C. non esclude il vantaggio competitivo conseguito.
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Nota della Redazione
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