Ottemperanza per la carta docente: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2673 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. In tale sede, il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di provvedere al pagamento integrale entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. La condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme pretese.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 52/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo di euro 500,00 annui, oltre alle spese di lite con distrazione in favore del difensore. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, precisando di non estendere l’azione alle spese di lite, già distratte in favore del proprio difensore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e ritualmente notificata, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
Il giudice ha quindi accertato l’inottemperanza del Ministero, rilevando come il credito non fosse contestato né nell’an né nel quantum. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva infatti formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Sulla base di tali elementi, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente. Il TAR ha chiarito che tale incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il Tribunale l’ha respinta, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notifica della sentenza e dell’entità delle somme pretese. La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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