Inesigibilità dell’obbligo di regolarizzazione edilizia durante la procedura di vendita giudiziaria (TAR Lombardia n. 655/2026)
Principi di diritto (Massima)
Durante lo svolgimento di una procedura di vendita giudiziaria, gli obblighi di regolarizzazione edilizia e impiantistica gravanti sul proprietario esecutato sono inesigibili, poiché gli interventi di ripristino competono all’assegnatario del bene, salvo che il vizio ne comporti l’incommerciabilità. L’ordinanza con cui l’autorità amministrativa impone al proprietario la dismissione di uno scarico e l’esecuzione di verifiche tecniche non è assistita dal periculum in mora richiesto per la tutela cautelare, quando l’amministrazione abbia assicurato la sospensione degli atti esecutivi e l’immobile sia stato già valutato, in sede di stima, proprio in ragione dei vizi contestati. La realizzazione di opere da parte del proprietario dopo la messa in vendita potrebbe alterare il valore del bene a suo danno.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sottoposto a procedura di vendita giudiziaria, impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva imposto l’immediata dismissione di uno scarico fognario dal piano seminterrato e l’esecuzione di una verifica tecnica sul percorso delle tubazioni. L’atto era stato adottato a seguito di una segnalazione e di una relazione di sopralluogo che avevano rilevato presunte irregolarità degli scarichi. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo che l’obbligo di intervento non poteva essergli imposto, considerata la pendenza della procedura esecutiva e la sua estromissione dalla disponibilità del bene.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che la domanda di annullamento non fosse assistita dal necessario periculum in mora. Il Collegio ha rilevato che il Comune aveva assicurato di non adottare atti esecutivi nelle more dell’assegnazione del bene a terzi, escludendo così un danno imminente per il ricorrente.
La decisione si fonda sulla constatazione che il possesso o la detenzione dell’immobile sono attualmente nelle mani del custode e che la procedura di vendita giudiziaria fa gravare gli interventi di regolarizzazione sull’assegnatario, quando il vizio non comporti l’incommerciabilità del bene. Da ciò deriva l’inesigibilità degli obblighi del proprietario esecutato, la cui attivazione rischierebbe di interrompere o aggravare la procedura, determinando il rientro nella detenzione del bene.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la realizzazione di opere da parte del proprietario dopo la messa in vendita potrebbe alterare il valore del bene a suo danno, atteso che l’immobile è stato verosimilmente valutato proprio alla luce dei vizi oggetto dell’ordinanza impugnata. L’atto non comporta, pertanto, un danno attuale per il ricorrente, essendo l’obbligo di facere inesigibile fino al momento in cui la procedura sia interrotta per mancata assegnazione o revocata.
La pronuncia non entra nel merito della legittimità dell’ordinanza sindacale, ma si limita a verificare la sussistenza del requisito cautelare, la cui assenza determina il rigetto dell’istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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