La revoca della presa d’atto degli esiti delle indagini ambientali non è ordine di bonifica ma riscontro all’istanza di cambio di destinazione d’uso (TAR Lombardia n. 2636 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale revoca la presa d’atto degli esiti delle indagini ambientali preliminari e comunica l’avvio del procedimento di bonifica, laddove sia adottato quale riscontro all’istanza di modifica di destinazione d’uso dell’immobile presentata dal privato, non integra un ordine di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, ma costituisce un invito a procedere alla caratterizzazione del sito, riconoscendo al destinatario una mera facoltà e non già un obbligo. Dall’eventuale inerzia del privato non deriva alcuna conseguenza sanzionatoria o impositiva, ma unicamente il diniego della richiesta modifica di destinazione d’uso. Ne consegue la carenza originaria di interesse al ricorso avverso tale atto, non essendo lo stesso idoneo ad arrecare una lesione attuale e concreta alla posizione giuridica del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un laboratorio e di un deposito siti in un’area industriale dismessa, aveva avviato un’indagine ambientale finalizzata a ottenere la modifica di destinazione d’uso dell’immobile da laboratorio a residenziale. All’esito delle indagini, il Comune aveva inizialmente dichiarato che non vi era necessità di bonifica con riferimento all’uso verde-residenziale. Successivamente, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione aveva disposto la revoca della presa d’atto degli esiti delle indagini e comunicato l’avvio del procedimento di bonifica, richiedendo la presentazione del piano di caratterizzazione entro trenta giorni.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione del principio “chi inquina paga”, essendo l’ordine rivolto a un soggetto non responsabile dell’inquinamento, e contestando i presupposti posti a fondamento dell’atto, in quanto era stata riscontrata la presenza di contaminanti non previsti dalla tabella dell’Allegato V alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006. Si costituivano il Comune, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Inail; il Comune eccepiva la non lesività del provvedimento, trattandosi di una mera richiesta di presentazione spontanea del piano di caratterizzazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, chiarendo che nel corso del giudizio era emersa la reale natura del provvedimento impugnato. L’atto non costituiva un ordine di bonifica adottato ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, ma il riscontro all’istanza di modifica di destinazione d’uso presentata dal ricorrente. L’Amministrazione si era rivolta al privato invitandolo a procedere alla caratterizzazione del sito al solo fine di poter ottenere il cambio di destinazione d’uso, senza che dall’eventuale inerzia potesse derivare alcuna conseguenza diversa dal diniego della modifica richiesta.
La Corte ha rilevato che tale ricostruzione trovava conferma nella successiva attività provvedimentale: il Comune, con nota del 5 luglio 2024, aveva comunicato l’esito non favorevole dell’istanza di cambio di destinazione d’uso da laboratorio a residenziale, evidenziando che era invece ammessa la destinazione commerciale-industriale, già in atto, compatibile con le concentrazioni soglia di contaminazione riscontrate, senza necessità di svolgere alcuna attività di caratterizzazione o bonifica del sito.
Il Collegio ha precisato che l’oggetto dell’impugnazione era un atto che riconosceva la mera facoltà e non l’obbligo di procedere alla caratterizzazione, senza addebitare al ricorrente alcuna responsabilità nella contaminazione e senza imporre alcun obbligo di bonifica. Tale chiarimento, intervenuto solo nel corso del giudizio, evidenziava la carenza originaria dell’interesse al ricorso, non essendo il provvedimento idoneo a ledere la posizione giuridica del destinatario.
La particolarità della controversia, alla cui instaurazione aveva contribuito la non perspicua formulazione del provvedimento impugnato, il cui significato era stato chiarito solo nel corso del giudizio, ha giustificato l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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