Rigetto della domanda cautelare per motivi aggiunti ripetitivi privi di fumus (TAR Lombardia n. 654 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare è infondata quando i motivi aggiunti si limitino a riproporre censure già formulate nel ricorso introduttivo e nei precedenti ricorsi per motivi aggiunti, già esaminate nella fase incidentale. La proposizione di un nuovo ricorso per motivi aggiunti non consente di rimettere in discussione questioni già decise, in assenza di fatti sopravvenuti o di elementi conosciuti successivamente. La generica allegazione del periculum in mora, senza elementi nuovi rispetto a quelli già dedotti, non può fondare l’accoglimento dell’istanza cautelare. L’onere della parte ricorrente è di dimostrare che le nuove censure si fondino sulla sopravvenuta conoscenza di atti idonei a sostenere la domanda di annullamento ovvero su profili di illegittimità non deducibili con l’atto introduttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, studente universitario, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento disciplinare di sospensione da attività universitaria, adottato dall’Università con Decreto Rettorale e Delibera del Senato Accademico. Nel corso del giudizio, la parte ha depositato quattro ricorsi per motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione anche al diniego di accesso agli atti e agli atti conseguenziali, tra cui il blocco dell’ammissione al corso di laurea in Medicina.
Con il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato nel maggio 2026, il ricorrente ha formulato una nuova istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, censurando anche la comunicazione del 16 marzo 2026 con cui l’Amministrazione aveva negato l’accesso agli atti. L’Università e il Ministero si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare formulata nel quarto ricorso per motivi aggiunti, rilevando in via preliminare la natura ripropositiva delle censure dedotte. La maggior parte dei motivi di gravame, in particolare quelli sub nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, è risultata la reiterazione di doglianze già formulate nel ricorso introduttivo e nei primi e secondi motivi aggiunti, le cui domande cautelari erano state già decise con ordinanze del Tribunale.
Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, la Sezione aveva già esaminato la relativa domanda cautelare con separata ordinanza. Il ricorrente non ha allegato fatti sopravvenuti o elementi conosciuti medio tempore che potessero giustificare una nuova valutazione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui i motivi aggiunti non possono essere utilizzati per riproporre questioni già devolute al giudice, quando manchi la sopravvenuta conoscenza di atti o elementi idonei a sostenere la domanda originaria di annullamento.
Né poteva rilevare, in tal senso, la conoscenza della nota del 16 marzo 2026 di rigetto dell’istanza di accesso agli atti, atto che non introduceva profili di illegittimità nuovi rispetto a quelli già deducibili. Con riguardo al periculum in mora, la parte ha offerto solo deduzioni generiche, senza elementi nuovi rispetto a quelli evidenziati nei precedenti ricorsi. Il fumus boni iuris è pertanto insussistente e la domanda cautelare è respinta, con compensazione delle spese della fase per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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