Incombenze istruttorie nel riesame del nulla osta per lavoro subordinato non stagionale (TAR Lombardia n. 2580 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce legittimo esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo l’ordinanza con cui, a fronte della mancata conclusione del procedimento di riesame disposto in accoglimento di una domanda cautelare, si richiede all’Amministrazione di fornire documentati chiarimenti sullo stato del procedimento medesimo e sulle ragioni della mancata conclusione, assegnando un termine per adempiere. L’istruttoria si rende necessaria al fine di verificare la fondatezza della domanda cautelare e di valutare la condotta dell’Amministrazione, anche ai fini della regolazione delle spese della relativa fase.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Prefettura di Como aveva rifiutato la richiesta di nulla osta, ai sensi del D.L. 145/2024, per lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi. Il Tribunale, con precedente ordinanza cautelare del dicembre 2025, aveva accolto la domanda, disponendo il riesame della posizione del ricorrente da parte della Prefettura, con l’assunzione di un provvedimento espresso all’esito del relativo procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava che l’Amministrazione, nel termine assegnato, non aveva concluso il procedimento di riesame. Con nota depositata il 19 maggio 2026, la Prefettura di Como dichiarava di aver richiesto al ricorrente, in data 14 maggio, ulteriore documentazione per la definizione della pratica.
Il Collegio, ritenendo necessario acquisire documentati chiarimenti sullo stato del procedimento di riesame e sulla ragione della mancata conclusione, esercitava i propri poteri istruttori ai sensi del codice del processo amministrativo. L’ordinanza assegnava all’Amministrazione un termine di sette giorni dalla comunicazione per fornire i chiarimenti richiesti, tenuto conto della documentazione integrativa già prodotta dal ricorrente e dell’attività lavorativa dallo stesso svolta.
La decisione risponde all’esigenza di verificare l’effettivo stato del procedimento e di valutare la fondatezza della domanda cautelare, alla luce della condotta dell’Amministrazione che non aveva rispettato il termine fissato. Il Tribunale rinviava, quindi, le parti per il prosieguo dell’esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 19 giugno 2026.
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Nota della Redazione
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