Esclusione per offerta multipla e alternativa: rimessione al merito per complessità (TAR Lombardia, Sez. II, n. 635 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la natura multipla e alternativa di un’offerta, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, non può prescindere da un esame puntuale del contenuto dell’offerta stessa e della lex specialis di gara. Ove la questione presenti profili di particolare complessità, che non consentono un compiuto accertamento in sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre la trattazione del ricorso nel merito, fissando con sollecitudine l’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per la fornitura di sistemi di monitoraggio glicemico in continuo (Lotto 6). La Commissione giudicatrice, con verbale del 30 marzo 2026, disponeva l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura, ritenendo l’offerta presentata multipla e alternativa, in violazione del principio di unicità dell’offerta sancito dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
La società impugnava l’esclusione e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento e, in via risarcitoria, la riammissione alla gara. La stazione appaltante si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di particolare complessità, non suscettibili di un’adeguata definizione nella fase cautelare. La questione della presunta natura multipla e alternativa dell’offerta, e la sua conformità alla lex specialis, richiede un approfondimento istruttorio e interpretativo che solo la trattazione di merito può consentire.
Il Collegio ha quindi valutato che gli interessi della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., piuttosto che con una pronuncia cautelare che avrebbe richiesto un accertamento proprio della fase di merito.
Ha pertanto disposto la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso per il 22 ottobre 2026, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza non si pronuncia, quindi, nel merito della vicenda, ma rimette la questione alla cognizione del giudice in composizione collegiale.
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Nota della Redazione
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