Obbligo del preavviso di rigetto nel procedimento per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (TAR Lombardia n. 2550 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il provvedimento di diniego o di archiviazione dell’istanza deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale comunicazione è funzionale all’instaurazione del contraddittorio, nel quale l’amministrazione è tenuta a valutare le circostanze addotte dall’interessato per giustificare il superamento del termine di trasmissione del contratto di soggiorno, assumendo rilevanza, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, i ritardi dipesi da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
Il Fatto
Un datore di lavoro impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto l’archiviazione del procedimento aperto sull’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’amministrazione aveva motivato il provvedimento con la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno sottoscritto in modalità digitale, ai sensi degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente, affidando la pratica a un CAF, aveva dichiarato che la mancata trasmissione era dipesa da un errore del soggetto terzo incaricato, circostanza che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere valutata dall’amministrazione prima di adottare il provvedimento negativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. Dalla documentazione in giudizio è emerso che il provvedimento impugnato non era stato preceduto, senza alcuna giustificazione, dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La comunicazione avrebbe consentito l’instaurazione del contraddittorio con l’amministrazione, consentendo al datore di lavoro di rappresentare le ragioni del ritardo. Il Tribunale ha evidenziato che il comma 5-ter dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce espressamente rilevanza, ai fini della giustificazione del superamento del termine, sia ai ritardi dipesi da cause di forza maggiore sia a quelli dovuti a cause comunque non imputabili al lavoratore.
Tali circostanze, ha precisato il Collegio, devono essere verificate nel contraddittorio tra le parti, rispetto al quale è funzionale la trasmissione del preavviso di rigetto. L’omissione di tale adempimento ha comportato l’illegittimità del provvedimento, che è stato annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessiva natura della fattispecie.
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Nota della Redazione
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