Esclusione per conflitto di interessi e misure di self-cleaning: no alla sospensione (TAR Lombardia n. 605 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compromissione del principio di imparzialità e la distorsione della concorrenza, ex art. 95, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 36/2023, si configurano quando il medesimo soggetto rivesta un duplice ruolo strategico in diversi segmenti della stessa procedura di gara, determinando un’asimmetria informativa tra i concorrenti. In tale evenienza, l’operatore economico che non fornisca all’esito del contraddittorio procedimentale una prova adeguata di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità, ai sensi dell’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, può essere legittimamente escluso dalla stazione appaltante, senza che la misura espulsiva risulti sproporzionata.
Il Fatto
Un operatore economico, nel corso di una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di capping finale e rinaturalizzazione di un’ex-discarica, veniva escluso dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi. La stazione appaltante contestava la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, in quanto il direttore tecnico della società ricorrente era stato in precedenza legale rappresentante e titolare effettivo della società di ingegneria che aveva svolto la verifica del progetto esecutivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 42, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
Avverso l’esclusione e il conseguente scorrimento della graduatoria, la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la carenza di motivazione e l’insussistenza in concreto della situazione di incompatibilità. Veniva altresì presentata domanda cautelare per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso infondato in relazione alla oggettiva situazione di incompatibilità verificatasi nell’ambito della procedura. I giudici hanno evidenziato come la coesistenza temporale e funzionale di un duplice ruolo strategico in capo allo stesso soggetto integri una concreta minaccia all’imparzialità, tale da poter determinare un’asimmetria informativa tra i concorrenti alla gara d’appalto.
La circostanza che il direttore tecnico dell’operatore economico escluso avesse avuto una conoscenza dettagliata e anticipata del progetto, da lui stesso validato immediatamente prima dell’indizione della gara, ha costituito elemento decisivo per la valutazione della sussistenza del conflitto di interessi. La Corte ha pertanto escluso che l’amministrazione avesse errato nell’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Sul versante delle misure correttive, il Collegio ha rilevato che l’operatore economico non aveva fornito, nel riscontrare le richieste di chiarimenti della stazione appaltante, una prova adeguata di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità. La mancata dimostrazione delle iniziative di self-cleaning ex art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 ha reso legittima la misura espulsiva, non risultando configurabile alcuna lesione del principio di proporzionalità.
Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 novembre 2026, con spese di fase compensate.
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Nota della Redazione
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