L’ottemperanza per la carta docente del supplente: il giudicato va eseguito entro sessanta giorni (TAR Lombardia n. 2519 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto di credito risultante dal giudicato, senza avere contenuto costitutivo quanto al diritto stesso. L’Amministrazione dello Stato, destinataria di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, è tenuta a eseguire il provvedimento giurisdizionale entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può attivare il rimedio dell’ottemperanza. I conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ., dovendosi verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. L’inerzia dell’Amministrazione, in assenza di adeguato contrasto, legittima la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, la somma complessiva di Euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, oltre interessi.
Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l’attestazione del passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha innanzitutto chiarito che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma consente soltanto il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’ammontare delle somme richieste, come calcolato dalla ricorrente, non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione, quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Quanto al termine per adempiere, il Tribunale ha rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, per il pagamento delle somme dovute dalle Amministrazioni dello Stato in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme, dedotti gli importi eventualmente già versati. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari.
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Nota della Redazione
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