Diniego di accesso alle fatture elettroniche di un concorrente: istanza esplorativa priva del nesso di strumentalità (TAR Lombardia n. 2511 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 è legittima solo se sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale interesse sussiste quando il documento è idoneo a produrre effetti incidenti sulla posizione giuridica dell’istante, anche in funzione difensiva, purché sussista una stretta correlazione funzionale tra il documento e la tutela azionata. È, pertanto, legittimo il diniego opposto a un’istanza che si configuri come meramente esplorativa, priva del necessario nesso di strumentalità, in quanto volta a conoscere in modo generico e indifferenziato la documentazione fiscale e commerciale di un soggetto terzo, la cui divulgazione potrebbe cagionare un danno competitivo e ledere la riservatezza di ulteriori soggetti.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di una società operante nel settore degli impianti di allarme, impugnava il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla propria istanza di accesso, presentata per esigenze difensive. L’istanza aveva ad oggetto l’ostensione dei file XML delle fatture elettroniche attive e dei quadri dichiarativi relativi ai redditi dell’impresa individuale di un ex dipendente, il quale, dopo aver lasciato la società, aveva avviato un’attività in diretta concorrenza.
Il ricorrente, sottoposto a procedimento penale per diffamazione a seguito di querela del controinteressato, sosteneva di dover reperire elementi di prova relativi a un presunto sviamento di clientela. Il diniego impugnato escludeva la sussistenza di un nesso di pertinenza tra i documenti richiesti e le posizioni giuridiche tutelate, evidenziandone la natura sensibile e riservata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, l’accesso è consentito a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Il Collegio, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2012, ha precisato che il concetto di tutela va inteso in senso ampio, includendo la difesa in giudizio, ma ha escluso che tale requisito fosse integrato nel caso di specie.
Con riferimento al procedimento penale per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., la Corte ha rilevato come la condotta contestata abbia natura dichiarativa, realizzata uno actu. L’accertamento del fatto diffamatorio non richiede, pertanto, la conoscenza analitica dell’attività economica e finanziaria del controinteressato, rendendo le fatture emesse dalla sua impresa del tutto estranee all’oggetto del giudizio. Nessuna correlazione funzionale è stata riscontrata tra le esigenze difensive e i documenti richiesti.
Parimenti, la ricerca di prove di una presunta concorrenza sleale è stata giudicata inconferente. Il TAR ha evidenziato che le condotte integranti l’illecito di cui all’art. 2598 cod. civ., quali l’uso di liste clienti riservate o la violazione di patti di non concorrenza, non sono desumibili dalla documentazione fiscale. La richiesta, non essendo stata allegata alcuna specifica circostanza a sostegno dell’istanza, ed essendo priva di indicazioni puntuali sui terzi coinvolti, è stata qualificata come esplorativa dei rapporti economici del controinteressato.
Il Tribunale ha infine valorizzato l’esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti terzi, i cui dati personali emergerebbero dalle fatture, e ha ritenuto sproporzionato l’aggravio procedimentale per l’amministrazione derivante da un’istanza di accesso generalizzata. La mancanza di un collegamento tra i documenti e la posizione giuridica da tutelare ha esteso il diniego anche alle dichiarazioni dei redditi, la cui conoscenza non è stata ritenuta idonea ad apportare alcun vantaggio giuridico all’istante. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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