Ottemperanza per la carta docente del precario: il giudice amministrativo non applica l’astreinte al Ministero per la complessità procedimentale (TAR Lombardia n. 2497 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente precario alla carta elettronica per la formazione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e la sua mancata esecuzione entro il termine dilatorio legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a. In tale sede, il giudice amministrativo può respingere la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) qualora ravvisi, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la sussistenza di “altre ragioni ostative”, costituite dalla natura complessa e plurisoggettiva del procedimento di attivazione del beneficio e dal carattere eventuale di quest’ultimo, non configurandosi quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Una docente precaria, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Lodi una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla consegna della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, notificava il titolo esecutivo all’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto per il pagamento delle somme dovute, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e al pagamento di una somma a titolo di astreinte, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la regolarità della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la mancata impugnazione della sentenza, ne ha accertato il passaggio in giudicato. Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo l’obbligo per l’Amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro novanta giorni. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato quale commissario ad acta, autorizzandolo ad adottare ogni atto necessario, incluso il ricorso al pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha respinta. Richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ricordato che la norma attribuisce al giudice il potere di non applicare la misura coercitiva in presenza di “altre ragioni ostative”, concetto autonomo rispetto alla manifesta iniquità prevista dal codice di rito civile. Tale potere è volto a contemperare l’interesse del creditore con le speciali difficoltà del debitore pubblico.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato dette ragioni. L’esecuzione della sentenza sulla carta elettronica del docente richiede un procedimento complesso, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui gli uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, con la fase finale affidata a strutture centralizzate. Il ritardo è stato ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, la natura del beneficio, di ammontare modesto e destinato alla formazione continua, non lo qualifica come mezzo di sostentamento, escludendo l’urgenza che giustifica la misura coercitiva.
La sentenza conferma l’orientamento del TAR Lombardia, che privilegia la nomina del commissario ad acta quale strumento satisfattivo, escludendo la penalità di mora per l’Amministrazione in relazione alla specifica materia della carta del docente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto della natura seriale della questione, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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