Conversione permesso minore età in lavoro: soddisfatto l’interesse, cessazione materia del contendere (TAR Lombardia n. 2423 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. n. 286/1998, non richiede un parere favorevole vincolante della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro. L’istruttoria deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge, potendo il parere assumere valenza consultiva. La sopravvenuta adozione del provvedimento favorevole da parte dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, atteso il definitivo soddisfacimento dell’interesse azionato dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino kosovaro titolare di permesso di soggiorno per minore età, impugnava il decreto con cui la Questura di Milano aveva rigettato l’istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato. Il diniego si fondava sulla mancata documentazione della conclusione di un progetto educativo di durata biennale e sull’assenza del positivo parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, ritenuti requisiti tassativamente richiesti dalla normativa di riferimento. Avverso il provvedimento il ricorrente articolava censure di violazione di legge, difetto di motivazione e carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata l’istanza cautelare, riconosceva il fumus boni iuris del ricorso. Richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2525 del 2021 e le pronunce del medesimo TAR Lombardia, osservava che il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione non assume portata vincolante ai fini della conversione del permesso rilasciato ai minori non accompagnati.
Nella specie, il parere era stato comunque rilasciato favorevolmente in data 24 marzo 2025, successivamente al provvedimento di rigetto. Tale circostanza, unitamente alla valutazione del danno grave e irreparabile derivante dall’espulsione, induceva il Collegio ad accogliere la domanda cautelare e a fissare l’udienza di merito.
Dall’esame degli atti emergeva che la Questura di Milano, con nota del 25-26 giugno 2025, aveva successivamente rilasciato in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, valido dal 15 maggio 2025 al 14 maggio 2026. Tale rilascio integrava la piena e definitiva soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Il Collegio dichiarava, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, considerata la natura delle parti e la peculiarità della controversia. Confermava, infine, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, demandando a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore.
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Nota della Redazione
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