Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in udienza (TAR Lombardia n. 2375 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice, in tal caso, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione. La compensazione delle spese può essere disposta tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ivi compresa la complessità della vicenda.
Il Fatto
La società agricola ricorrente aveva impugnato una nota dell’Agea del 2021, con cui era stata rigettata la richiesta di autotutela presentata ai sensi della l. n. 228/2012, nonché chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito imputatole a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per l’annata 2006/2007. Il giudizio era stato instaurato dinanzi al TAR Lombardia, che aveva fissato l’udienza di trattazione del merito.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 13 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della sentenza del TAR Lazio n. 5605/2024 che aveva annullato la sanzione sottostante.
Il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., in coerenza con l’orientamento consolidato secondo cui la parte ricorrente, sino al momento della decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice. In tal senso, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e alla complessità della vicenda.
In definitiva, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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