Carta docente riconosciuta dal giudice del lavoro: l’ottemperanza va al commissario ad acta dopo 90 giorni (TAR Lombardia n. 2369 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale, ove non impugnata, passa in giudicato e costituisce titolo esecutivo nei confronti del Ministero dell’Istruzione. L’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. In caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione, il tribunale amministrativo può nominare sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di ricorrere al meccanismo del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una pronuncia che dichiarava il suo diritto alla fruizione della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione il beneficio per un importo complessivo di euro 2.000,00. La sentenza, pubblicata il 23 giugno 2025, era stata notificata all’Amministrazione il 30 giugno 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, il Ministero non aveva dato corso ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando la sussistenza di tutti i presupposti: la notifica della sentenza del giudice del lavoro presso la sede reale del Ministero, l’intervenuto giudicato e la decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato, con conseguente accoglimento della domanda.
Il collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, è stato sin da ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con l’assegnazione di 60 giorni per l’esecuzione a decorrere dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice. Per la natura delle funzioni affidate, non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione.
La condanna alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, è stata disposta secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il collegio ha contenuto l’importo in considerazione del carattere seriale della questione, che non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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Nota della Redazione
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