L’ottemperanza per l’assegnazione della carta docente e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2346 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, la quale riconosce al docente a tempo determinato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, e che l’amministrazione scolastica è rimasta inadempiente, accoglie il ricorso e la condanna a dare piena esecuzione al giudicato entro un termine determinato. Decorso inutilmente tale termine, il Collegio nomina fin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che provvederà, su istanza del creditore, solo dopo l’ulteriore decorso del termine assegnato all’Amministrazione, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso in quanto l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali. In caso di soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500 per ciascuno degli anni scolastici di servizio, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere.
Poiché la pronuncia non era stata eseguita spontaneamente dall’Amministrazione, la docente ha proposto il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’Amministrazione non aveva contestato né la mancata esecuzione della sentenza depositata, né di essere ancora inadempiente. Ha inoltre accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed era stata notificata al Ministero in data successiva, risultando così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Ritenuto fondato il ricorso, il Collegio ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha quindi individuato e nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente, precisando che quest’ultimo avrebbe assunto le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione. Il Commissario, entro i successivi sessanta giorni, avrebbe dovuto determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la sua responsabilità.
Il Collegio ha infine escluso che spetti alcun compenso al Commissario, poiché l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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