Ottemperanza per Carta docente: giudicato dell’AGO e termine 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 (TAR Lombardia n. 2299 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è la sentenza dotata di attestazione di conformità; l’azione di ottemperanza può essere validamente proposta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La mancata prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’integrale esecuzione del giudicato determina l’accoglimento del ricorso, con conseguente condanna all’adempimento entro un termine assegnato e nomina fin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso trattandosi di funzione istituzionale del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 10 giugno 2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, per un importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e, come attestato dalla cancelleria, era passata in giudicato. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva erogato il beneficio economico, così la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione, rilevando che il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione era passato in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che, dalla data di notifica all’amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi precisato che il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, come già affermato dal Consiglio di Stato, Sezione V, 9 gennaio 2024, n. 309, citata in motivazione.
Accertata la rituale proposizione del ricorso, il giudice amministrativo ha rilevato che l’amministrazione resistente non aveva fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Tale inerzia ha determinato l’accoglimento del ricorso, con la conseguente condanna dell’amministrazione a erogare l’importo dovuto entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta. Il suo intervento è subordinato all’investitura da parte del creditore, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e dovrà concludersi entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha escluso che per tale attività sia dovuto un compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
La condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e da corrispondere direttamente ai difensori antistatari, completa la decisione.
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Nota della Redazione
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