Procura speciale generica nel giudizio di ottemperanza: inammissibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 2258 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire carattere di specialità, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su supporto analogico separato e allegata in copia informatica al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce, poiché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il difetto di procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile ex art. 182, secondo comma, c.p.c. e, per i ricorsi notificati successivamente al 2 ottobre 2025, non è concedibile l’errore scusabile, non avendo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo interpretativo preesistente.
Il Fatto
La controversia trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso da un docente per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. L’Amministrazione, rimasta inerte, non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia dichiara il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura rilasciata dal ricorrente su documento analogico separato conteneva esclusivamente la delega “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, senza indicare il Tribunale amministrativo adito, la parte resistente, gli estremi del provvedimento da eseguire e la data di rilascio. Tale genericità contrasta con il disposto dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede una procura idonea a individuare la specifica controversia.
Il Collegio esclude che la fattispecie possa rientrare nell’eccezione della procura apposta in calce al ricorso. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, pur equiparando la copia informatica di procura su foglio separato depositata con modalità telematiche alla procura in calce, non fa venir meno l’esigenza che la delega rechi in sé elementi esaustivi sulla controversia. La congiunzione fisica successiva tra documento analogico e ricorso nativo digitale non garantisce che il sottoscrittore avesse contezza dell’atto per cui conferiva il mandato, né dimostra che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso, come richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio, il TAR richiama il consolidato orientamento per cui la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, da verificare al momento della sua proposizione; pertanto non è configurabile il potere di rinnovazione ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c. Nega altresì la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha chiarito un indirizzo già desumibile dal sistema, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente adeguarsi. La sentenza, con spese compensate, chiude il giudizio senza possibilità di regolarizzazione.
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Nota della Redazione
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