Perdita del finanziamento PNRR e fumus del ricorso: negata la cautela per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile (TAR Lombardia n. 526 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pregiudizio derivante dalla perdita di un finanziamento PNRR, ancorché connesso al mancato rispetto di un termine decadenziale per la realizzazione dell’opera, non integra di per sé i presupposti per la concessione di una misura cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. qualora non sia dimostrato l’effettivo ottenimento del contributo e la condizionalità della concessione al termine indicato. In ogni caso, il danno patrimoniale consistente nella perdita di un beneficio economico non presenta il carattere della irreparabilità, essendo integralmente ristorabile per equivalente. La domanda cautelare va pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione settoriale con cui la Conferenza di servizi aveva concluso negativamente la procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, nonché l’avviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza, dalla Commissione paesaggio e dal geologo.
Unitamente al ricorso nel merito, la società chiedeva la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, deducendo un pregiudizio grave e irreparabile consistente nella perdita del finanziamento PNRR relativo alle comunità energetiche rinnovabili, ove la realizzazione dell’impianto non fosse avvenuta entro il termine del 30 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto la domanda cautelare infondata, escludendo in primo luogo la sussistenza del fumus boni iuris sotto il profilo del pregiudizio allegato. La società non aveva dimostrato l’effettivo ottenimento del contributo, avendo depositato unicamente la domanda di accesso al beneficio, nella quale peraltro era stato indicato che l’impianto era stato autorizzato in virtù di una PAS rilasciata dal Comune in data 19 febbraio 2025, quando la procedura de qua era stata soltanto avviata.
Il Collegio ha inoltre escluso la dimostrazione che la concessione del finanziamento fosse condizionata al rispetto del termine decadenziale del 30 giugno 2026, non risultando tale circostanza dagli atti di causa.
Sul piano del periculum in mora, il TAR ha evidenziato che il danno prospettato non presentava il carattere della irreparabilità, essendo riconducibile a un pregiudizio patrimoniale integralmente ristorabile per equivalente. La perdita di un beneficio economico, anche se connessa a un termine di realizzazione, non integra pertanto un danno non altrimenti ristorabile nella sede di merito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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