Confermata la sospensione in caso di reiterata inottemperanza della Prefettura al riesame (TAR Lombardia n. 516 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove l’Amministrazione non abbia dato esecuzione a una precedente ordinanza che disponeva il riesame del provvedimento impugnato, può reiterare l’ordine di riesame assegnando un termine perentorio. La mancata ottemperanza all’ordine di riesame, in quanto comportamento processuale dell’Amministrazione, può essere valutata dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Nelle more del riesame, la misura cautelare già concessa deve essere confermata, permanendo il periculum che aveva giustificato l’accoglimento dell’istanza.
Il Fatto
La parte ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Lodi aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in suo favore in data 23 maggio 2025. Con una prima ordinanza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, aveva accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento di revoca e ordinando all’Amministrazione un motivato riesame entro sessanta giorni dalla comunicazione.
A distanza di tempo, la Prefettura di Lodi non aveva dato seguito a tale ordine. Il ricorrente è quindi tornato nuovamente dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la conferma della tutela cautelare e una pronuncia sulla perdurante inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, nonostante l’ordinanza cautelare già emessa, la Prefettura – U.T.G. di Lodi non risultava avere ottemperato all’ordine di riesame. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere necessario reiterare l’ordine all’Amministrazione di provvedere al riesame, assegnando un nuovo e più breve termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
La decisione si fonda sulla natura stessa del giudizio cautelare, che non esaurisce i propri effetti con la prima pronuncia di accoglimento, ma richiede che l’Amministrazione dia concreta esecuzione alle statuizioni del giudice. L’inerzia serbata dall’Amministrazione, nonostante il precedente ordine di riesame, incide sulla effettività della tutela giurisdizionale e impone l’intervento del giudice.
Il Collegio ha inoltre formulato un espresso avvertimento all’Amministrazione: in caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale desumerà dal comportamento dell’Amministrazione argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Tale disposizione, che costituisce un’applicazione del principio di collaborazione e buona fede processuale, consente al giudice di trarre elementi di giudizio dal contegno processuale delle parti.
Nelle more del riesame, il Tribunale ha ritenuto di dover confermare la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. La revoca del nulla osta al lavoro, se portata a esecuzione, comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente, tale da giustificare il mantenimento della misura cautelare sino alla definizione del procedimento. Il Tribunale ha quindi fissato una nuova camera di consiglio per il prosieguo, al fine di verificare l’effettivo adempimento dell’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.