Cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale per l’Amministrazione che adempie tardivamente (TAR Lombardia n. 2215 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a., l’adempimento tardivo dell’Amministrazione successivo alla notificazione e al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto risulta comunque conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione della domanda. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, la P.A. che abbia ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio è tenuta alla rifusione delle spese processuali, liquidabili in misura ridotta dal giudice quando il contenzioso presenti natura seriale e l’attività difensiva sia caratterizzata da elevata ripetitività e standardizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 5 del 15 gennaio 2025, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle l’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 22 gennaio 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria in data 20 novembre 2025.
A fronte della mancata esecuzione del dictum giudiziale, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR Lombardia ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., oltre l’ordinario giudizio di cognizione innanzi al giudice del lavoro. L’Amministrazione si costituiva in giudizio; nelle more, provvedeva all’accredito delle somme dovute. La ricorrente dichiarava allora l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preso atto della dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuto accreditamento delle somme, ha ravvisato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo stato conseguito il bene della vita consistente nell’esecuzione del giudicato.
La statuizione sulle spese è stata, tuttavia, mantenuta. La Corte ha richiamato il criterio della soccombenza virtuale, adottabile quando la pronuncia sul merito non sia possibile ma risulti chiara la fondatezza della domanda: nella specie, l’Amministrazione aveva adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso, sicché la pretesa azionata risultava fondata e le spese andavano poste a suo carico.
Quanto alla liquidazione, il Collegio ha attribuito rilievo alla natura seriale del contenzioso in materia di Carta del docente, evidenziando che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la difesa della ricorrente aveva discusso dodici cause di contenuto identico o sovrapponibile. L’attività difensiva, connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione, ha giustificato la liquidazione in misura ridotta: euro 600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
La Corte ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, come richiesto dalla parte ricorrente, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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