Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese: estinzione del giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 1202 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti costituite e accettata dall’Amministrazione resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia nel merito. L’estinzione consegue alla volontà abdicativa della parte ricorrente, espressa in forma scritta e notificata, e non richiede l’accertamento dei presupposti di fondatezza o infondatezza della domanda. La compensazione delle spese di lite, in tali evenienze, può essere disposta dal giudice in forza dell’accordo intervenuto tra le parti costituite, senza che rilevi l’esito del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’ordinanza sindacale n. 1 del 30 gennaio 2023 con cui il Comune di Gargnano aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato originario dei luoghi per opere abusive realizzate sugli immobili di loro proprietà. L’Amministrazione comunale si era costituita in giudizio, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha notificato al Comune, in data 15 aprile 2026, una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., con contestuale richiesta di compensazione delle spese di lite. L’Amministrazione resistente, con memoria depositata in pari data, ha preso atto della rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata l’esplicita volontà abdicativa della parte ricorrente e la conformità della stessa ai requisiti di forma e di notifica previsti dal codice del processo amministrativo, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina gli esiti processuali diversi dalla decisione nel merito.
La pronuncia non entra nel merito della controversia, atteso che la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, priva il giudice del potere-dovere di decidere sulla domanda. L’estinzione opera d’ufficio e consegue alla verifica dei presupposti formali della dichiarazione, senza che occorra esaminare la fondatezza delle censure proposte avverso l’ordinanza di demolizione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha dato atto dell’accordo intervenuto tra le parti costituite, le quali avevano concordemente richiesto la compensazione. In forza di tale accordo, il giudice ha disposto la compensazione integrale, applicando il principio per cui, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il regime delle spese può essere definito sulla base della volontà delle parti, senza necessità di applicare la regola della soccombenza virtuale.
La sentenza, resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 luglio 2026, ordina l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa, chiudendo definitivamente il processo senza statuizioni sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
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Nota della Redazione
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