Sospensione dall’elenco professionisti delegati annullata dal reclamo: estinzione del giudizio per rinuncia (TAR Lombardia n. 1195 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare della sospensione dall’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. ha contenuto sostanzialmente amministrativo. La revoca dell’incarico di delegato, disposta dal giudice dell’esecuzione, attiene invece ai rapporti interni tra il giudice e il suo ausiliario, con conseguente possibile difetto di giurisdizione amministrativa. Quando il reclamo al Comitato distrettuale accoglie l’impugnazione e annulla il provvedimento di sospensione, il ricorso al giudice amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda e della sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato.
Il Fatto
Un notaio, incaricato delle operazioni di vendita in una procedura esecutiva, era stato sollevato dall’incarico dal giudice dell’esecuzione e successivamente segnalato al Comitato per la formazione dell’elenco dei professionisti ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. Il Comitato, con proprio provvedimento, aveva disposto la sospensione del professionista per sei mesi dall’elenco.
La vicenda traeva origine dalle difficoltà negli adempimenti fiscali relativi a una vendita parzialmente soggetta a IVA. La partita IVA della società esecutata era stata cancellata e il professionista non era riuscito a ottenere la registrazione del decreto di trasferimento, lasciando la procedura bloccata per diversi mesi. Il successore aveva invece ottenuto la riattivazione della partita IVA e provveduto alla registrazione. Il professionista aveva impugnato la sanzione e la revoca, proponendo anche opposizione e reclamo ai sensi degli artt. 591-ter e 617 c.p.c., nonché reclamo al Comitato distrettuale ex art. 179-ter, comma 9, disp. att. c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il ricorso in camera di consiglio, rilevando che la sanzione disciplinare della sospensione presenta un contenuto sostanzialmente amministrativo, ma che la sua derivazione dalla segnalazione del giudice dell’esecuzione pone la questione della configurabilità di una giurisdizione amministrativa. In ogni caso, il ricorrente aveva dichiarato, con memoria del 25 giugno 2026, di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La rinuncia era motivata dalla circostanza che il Comitato distrettuale, in accoglimento del reclamo, aveva annullato il provvedimento di sospensione. Il Tribunale ha osservato che tale decisione copriva sostanzialmente l’intero oggetto del giudizio, avendo il Comitato distrettuale escluso la sussistenza di un ritardo ingiustificabile e valorizzato le direttive non corrette fornite dal giudice dell’esecuzione.
Quanto alle spese, pur rilevando la contraddittorietà della richiesta del ricorrente — che da un lato chiedeva la compensazione e dall’altro una pronuncia secondo giustizia — il Collegio ha ritenuto verosimile che il richiamo alla soccombenza virtuale fosse un refuso, e ha compensato le spese in ragione della particolarità della vicenda. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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