Ricalcolo prelievo supplementare latte inefficace ex lege per sopravvenienza normativa (TAR Lombardia n. 1145 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza normativa di cui all’art. 10-bis, comma 4, del D.L. n. 69/2023, che dichiara prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, determina l’improcedibilità del ricorso avverso tali atti per sopravvenuto difetto di interesse. L’efficacia ex lege della nuova disciplina priva il provvedimento impugnato di qualsiasi capacità lesiva, imponendo all’Amministrazione di rideterminare il prelievo sulla base dei nuovi parametri, con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019.
Il Fatto
Un’azienda agricola aveva impugnato la comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per le campagne lattiere 1997/1998 e 1998/1999, emessa in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che, disapplicando il meccanismo di compensazione nazionale di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999, aveva annullato le precedenti determinazioni. In esito al ricalcolo, l’azienda agricola aveva visto peggiorare la propria esposizione debitoria, lamentando l’illegittimità del nuovo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in ragione dell’introduzione dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, norma volta a recepire i principi espressi dalla Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare.
La nuova disciplina, ha osservato il Collegio, ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, limitando l’applicazione degli interessi al periodo successivo al 27 giugno 2019, e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
Il provvedimento impugnato, pertanto, è divenuto inefficace ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere alla rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Da ciò consegue la cessazione dell’interesse all’annullamento dell’atto, essendo venuta meno ogni utilità concreta per la parte ricorrente.
In ragione della peculiarità e complessità della vicenda, il TAR ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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