Riorganizzazione plessi scolastici: competenze del Comune e illegittimità dell’intesa con le istituzioni scolastiche (TAR Lombardia n. 296 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ristrutturazione degli edifici scolastici, anche quando comporti la redistribuzione delle sedi tra le varie scuole, non equivale a una nuova impostazione del servizio scolastico e pertanto non coinvolge la competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2-e, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267. In materia di edilizia scolastica, i Comuni non sono tenuti a raggiungere intese con le istituzioni scolastiche, essendo queste previste dall’art. 139, comma 1-d, del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 112 solo per il piano di utilizzazione degli edifici e l’uso delle attrezzature. Nella normale programmazione di manutenzione e ristrutturazione è sufficiente attuare forme di interlocuzione per coordinare gli interventi con lo svolgimento dell’attività didattica. La scelta sulla sicurezza e sulla ristrutturazione degli edifici scolastici è di esclusiva competenza comunale.
Il Fatto
Una genitrice, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull’alunna iscritta alla classe seconda della scuola primaria, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha programmato lo spostamento del plesso scolastico presso una frazione, con investimenti per la manutenzione straordinaria del campus e per la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico. La ricorrente, con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione alla deliberazione consiliare di convalida degli indirizzi di riorganizzazione, alla deliberazione del Consiglio di Istituto e alle determine di affidamento dei lavori. Ha chiesto la sospensione cautelare dei provvedimenti, lamentando la lesione dell’interesse della figlia alla continuità didattica e alla qualità dell’offerta formativa. La vicenda era già stata esaminata in sede monocratica con decreti che avevano respinto le istanze cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel respingere l’istanza cautelare, ha innanzitutto giudicato ammissibile l’opposizione ex art. 10 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 proposta contro il ricorso straordinario, ritenendo che l’unico requisito sia la immediata identificabilità del ricorso di cui si chiede la trasposizione, senza necessità di trascriverne i motivi.
Nel merito, ha escluso il vizio di incompetenza della giunta comunale. Ha affermato che la ristrutturazione degli edifici scolastici, anche quando comporta la redistribuzione delle sedi tra le scuole, non integra una nuova impostazione del servizio scolastico, sottratta alla competenza dell’organo esecutivo. Al consiglio comunale spetta invece esprimere indirizzi, come avvenuto nel caso di specie attraverso il programma triennale dei lavori pubblici e la successiva deliberazione di convalida, senza che si sia creata alcuna contraddizione tra i due organi collegiali dotati di legittimazione politica.
Quanto alla dedotta lesione delle prerogative delle autorità scolastiche, il Collegio ha chiarito che la competenza sulla manutenzione e riorganizzazione degli edifici scolastici è del Comune e che l’intensa con le istituzioni scolastiche è richiesta solo per il piano di utilizzazione degli edifici, non per le materie di esclusiva competenza comunale quali l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole. Nel caso esaminato, le interlocuzioni con la dirigenza scolastica, che aveva mantenuto una posizione favorevole allo spostamento, erano state sufficienti a coordinare gli interventi con l’attività didattica.
Il Tribunale ha infine ritenuto legittima la scelta del Consiglio di Istituto di rimettere al Comune ogni valutazione sulla sicurezza degli edifici, essendo questioni tecniche esaminate in modo trasparente nel DOCFAP, e ha giudicato i disagi per le famiglie limitati, considerata la breve distanza tra i plessi, e generica l’ipotizzata compromissione del PTOF, non essendo stati forniti elementi concreti a sostegno.
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Nota della Redazione
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