Conversione del permesso per protezione speciale: rileva la data della domanda di protezione, non quella del rilascio (TAR Lombardia n. 1124 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, la data rilevante per verificare l’applicabilità della disciplina antecedente al decreto-legge n. 20/2023 è quella di presentazione dell’originaria istanza di protezione internazionale, e non quella del rilascio del titolo, non potendosi imputare al richiedente le lunghe tempistiche amministrative di evasione della pratica. L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, seguito dal rilascio del provvedimento richiesto, determina la cessazione della materia del contendere, con declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Un cittadino straniero, dopo aver presentato domanda di protezione internazionale nel dicembre 2021, otteneva nel febbraio 2024 un permesso di soggiorno per protezione speciale. Successivamente, presentava istanza di conversione di tale titolo in permesso per motivi di lavoro, ma la Questura dichiarava l’inammissibilità della domanda, richiamando l’avvenuta abrogazione della possibilità di conversione ad opera del decreto-legge n. 20/2023 per i permessi rilasciati dopo il 5 maggio 2023.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha riesaminato la fattispecie, annullando il provvedimento di inammissibilità e rilasciando il permesso di soggiorno per motivi di lavoro richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dal Questore, il quale ha riesaminato la posizione del ricorrente alla luce della corretta interpretazione della normativa. L’Amministrazione ha chiarito che la circolare della Direzione centrale dell’immigrazione, pur non menzionando espressamente l’ipotesi della domanda di protezione presentata prima della modifica normativa, non impedisce di ritenere convertibili i permessi per i quali l’istanza di protezione sia stata formalizzata anteriormente al 5 maggio 2023.
Il provvedimento di autotutela ha dato rilevanza alla data di presentazione dell’originaria istanza di protezione internazionale, risalente al dicembre 2021, non potendosi addebitare al richiedente le lungaggini amministrative dell’iter. Ha inoltre accertato la sussistenza dei requisiti per la conversione, ossia la sistemazione alloggiativa e la regolare attività lavorativa con idonei mezzi di sussistenza, nonché l’assenza di precedenti ostativi.
Alla luce di tale esito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l’interessato ottenuto la conversione del titolo di soggiorno. Il Collegio ha quindi compensato un terzo delle spese di lite in relazione alla condotta positiva dell’Amministrazione, ponendo il residuo a carico di quest’ultima, con condanna anche alla refusione del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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