Ordinanza sul senso unico di marcia: atto di gestione, non di pianificazione (TAR Lombardia n. 1117 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolazione puntuale della circolazione stradale, quale l’istituzione di un senso unico di marcia in un tratto viario, costituisce atto di gestione ordinaria rimesso alla competenza della dirigenza comunale, non alla giunta, e non rientra nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. L’art. 7 del Codice della strada riserva alla giunta solo i provvedimenti di carattere generale e programmatorio a forte impatto territoriale, come l’istituzione di zone a traffico limitato. Le scelte viabilistiche puntuali sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per vizi macroscopici di illogicità o travisamento; la loro adozione non richiede una complessa attività istruttoria quando la misura sia circoscritta e basata sulla conoscenza diretta dei luoghi da parte dell’organo procedente. Trattandosi di determinazioni a portata generale, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ai singoli residenti.
Il Fatto
Il responsabile del Settore Polizia locale di un Comune, con ordinanza, istituiva il senso unico di marcia in un tratto di una via e, contestualmente, disponeva l’inversione del senso di marcia in una via parallela, adottando tale misura per creare un sistema di circolazione ritenuto più efficiente.
Due residenti, proprietari di un immobile nel tratto interessato dall’inversione, impugnavano il provvedimento deducendo vizi di incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, mancato bilanciamento degli interessi e violazione delle garanzie partecipative. Proponevano altresì istanza di accesso agli atti, poi rinunciata in corso di causa. Il Comune si costituiva e resisteva al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto il ricorso in quanto infondato sotto tutti i profili. Ha innanzitutto escluso il vizio di incompetenza, richiamando la giurisprudenza secondo cui i provvedimenti diretti a regolare la circolazione non implicano funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ma di gestione ordinaria. La competenza della giunta è limitata ai soli atti di pianificazione generale a forte impatto territoriale, quali le aree pedonali e le zone a traffico limitato, mentre le misure puntuali, come l’istituzione di un senso unico, sono rimesse alla dirigenza o al responsabile del settore.
Quanto al difetto di istruttoria, la Corte ha rilevato che la nuova viabilità sulla via parallela si poneva in diretta correlazione con la modifica già disposta sull’altra via, resasi necessaria per i lavori di riqualificazione delle sponde di un torrente. L’inversione del senso di marcia era finalizzata ad evitare due strade parallele a senso unico nella stessa direzione, creando un sistema “circolare” più efficiente.
L’assenza di studi statistici sui flussi di traffico non è stata ritenuta idonea a integrare il vizio, trattandosi di una misura di portata estremamente limitata, assunta sulla base della conoscenza diretta dei luoghi acquisita “sul campo” dall’organo procedente. La doglianza dei ricorrenti è apparsa basata su scenari ipotetici e congetturali, non suffragata da alcun dato empirico emerso nel corso dell’anno di applicazione della misura. Nessuna legittima aspettativa alla conservazione della precedente viabilità è stata riconosciuta in capo ai residenti, stante l’ampiezza dei poteri discrezionali dell’amministrazione in materia.
Il collegio ha infine escluso la violazione delle garanzie partecipative, qualificando la determinazione come provvedimento a portata generale, avente come destinatari tutti gli utenti della strada e quindi non soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. La peculiarità della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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