La cancellazione anagrafica non impedisce il permesso di lungo periodo (TAR Lombardia n. 1088 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sulla mera cancellazione dello straniero dal registro della popolazione residente per un periodo inferiore a sei mesi. L’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 non indica tra i requisiti la residenza anagrafica continuativa quinquennale, bensì il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni. L’obbligo anagrafico di cui all’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, finalizzato alla reperibilità dello straniero, non fa assurgere l’iscrizione anagrafica a presupposto del rilascio del titolo. L’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 richiede l’indicazione dei luoghi di soggiorno nel quinquennio, non una residenza continuativa: la prova del soggiorno effettivo, anche mediante documentazione lavorativa, supera il vuoto anagrafico temporaneo. Il provvedimento che si fondi esclusivamente su tale vuoto è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Un cittadino senegalese, regolarmente soggiornante in Italia dal marzo 2017 in forza di permessi per lavoro subordinato, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura preannunciava il rigetto per essere stato il richiedente cancellato dal registro della popolazione residente per mancato rinnovo della dimora abituale dal 28.3.2022 al 26.9.2022, senza aver dimostrato i luoghi di domicilio nel periodo.
Nonostante le osservazioni presentate con documentazione attestante la permanenza in Italia, l’Amministrazione rigettava l’istanza per mancato possesso dei requisiti. Il diniego disponeva comunque il rilascio di un permesso ordinario per lavoro subordinato. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’illegittimità del diniego fondato sulla mera cancellazione anagrafica temporanea.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto i primi due motivi di ricorso, ravvisando l’illegittimità del diniego fondato sulla cancellazione anagrafica. La circostanza contestata, relativa a un vuoto di residenza inferiore ai sei mesi, non poteva costituire valida ragione ostativa al rilascio del titolo richiesto.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo rilevando che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 richiede, per il permesso di lungo periodo, il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo. Il successivo comma 6 precisa che le assenze inferiori a sei mesi non interrompono il periodo richiesto. La norma non menziona la residenza anagrafica continuativa quale presupposto del rilascio.
In merito all’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di iscrizione anagrafica è finalizzato a consentire la costante reperibilità dello straniero e non fa dell’iscrizione un presupposto per il titolo. L’assoggettamento agli obblighi anagrafici non può quindi condizionare l’ottenimento del permesso di lungo periodo.
Quanto all’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, la norma richiede l’indicazione del luogo o dei luoghi di soggiorno nel quinquennio precedente, non una residenza anagrafica continuativa. Nel caso di specie il ricorrente aveva fornito in sede procedimentale la prova dei luoghi di effettivo soggiorno nel periodo contestato, documentando l’attività lavorativa con le relative buste paga per i mesi in questione.
Il provvedimento, fondandosi esclusivamente sul vuoto di residenza per un periodo inferiore ai sei mesi, è stato ritenuto illegittimo e annullato, con ordine all’Amministrazione di riavviare il procedimento entro trenta giorni conformandosi alle statuizioni della sentenza. Il Collegio ha condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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