Sanzione disciplinare: la provocazione non esime dallo scontro fisico (TAR Lombardia n. 1076 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare scolastico non richiede una formale comunicazione di avvio ex legge n. 241/1990 quando la contestazione degli addebiti è implicita ma evidente e il contraddittorio è stato comunque garantito con la partecipazione degli interessati alla seduta del consiglio di classe. L’attività istruttoria prodromica all’adozione di sanzioni disciplinari è scevra da formalismi, richiedendosi solo la raccolta di elementi sufficienti in contraddittorio con gli studenti. In ambito scolastico la provocazione o la legittima difesa non costituiscono circostanze esimenti o attenuanti: rileva la mancanza di autocontrollo e la messa in atto di comportamenti violenti. La sanzione della sospensione è legittima se proporzionata e motivata anche mediante il richiamo al verbale del consiglio di classe.
Il Fatto
Il ricorrente, studente del secondo anno di un liceo classico, impugnava il provvedimento con cui il dirigente scolastico, su proposta del consiglio di classe straordinario, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione di due giorni dalle attività didattiche per uno scontro fisico con un compagno durante l’intervallo. La sanzione era stata eseguita prima della proposizione del ricorso, non avendo la famiglia accettato la proposta di conversione in attività educative alternative. I genitori chiedevano l’annullamento deducendo vizi di violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, omessa motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione del giusto procedimento, osservando che il procedimento disciplinare era stato avviato con nota di convocazione del consiglio di classe in seduta straordinaria, comunicata via PEC agli studenti e ai genitori. La contestazione degli addebiti, sebbene non esplicitata nella nota, risultava implicita ma evidente, essendo stati condotti dal dirigente scolastico colloqui informali nei giorni precedenti. Il contraddittorio è stato garantito, avendo la madre del ricorrente partecipato alla seduta e presentato memorie difensive, e la scelta della composizione allargata del consiglio è stata valutata indice dell’intento di garantire equità e legittimità.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’istruttoria prodromica all’adozione di sanzioni disciplinari non è regolamentata da norme specifiche e non richiede particolari formalismi. Nel caso di specie, il dirigente aveva assunto informazioni dalla collaboratrice scolastica, aveva sentito informalmente i due studenti e le loro madri e aveva acquisito le risultanze della seduta del consiglio di classe, durata due ore con l’audizione di docenti, rappresentanti di classe e genitori. Il Collegio ha poi affermato un principio di rilievo: la provocazione o la legittima difesa non costituiscono circostanze esimenti o attenuanti in ambito scolastico, poiché ciò che rileva è la mancanza di autocontrollo e la messa in atto di comportamenti violenti, contrari alle regole di convivenza civile, riferibili a entrambi gli studenti coinvolti.
Il terzo motivo, concernente l’omessa motivazione, è stato ritenuto infondato in quanto il provvedimento conclusivo va letto unitamente al verbale del consiglio di classe straordinario, che ricostruisce chiaramente la vicenda e illustra le ragioni poste a fondamento della sanzione. Infine, il quarto motivo è stato respinto perché la sospensione risultava correttamente irrogata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Istituto per grave mancanza di rispetto verso i compagni, e l’identico trattamento sanzionatorio applicato a entrambi gli studenti è stato ritenuto non sproporzionato, tenuto conto della natura della condotta e della facoltà di conversione della sanzione in attività educative, della quale il ricorrente non aveva inteso avvalersi.
Il Tribunale ha infine rilevato che il ricorso appariva mosso più da un intento dei genitori di contrastare la decisione disciplinare che da un concreto interesse del minore, attesa l’ammissione di responsabilità da parte degli studenti e la totale assenza di strascichi pregiudizievoli sul percorso scolastico. Ciononostante, ha preferito pronunciarsi nel merito, respingendo il ricorso in quanto infondato, con integrale compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.