Promozione per merito straordinario della Polizia di Stato e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1072 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato costituisce una deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera e, per la sua eccezionalità, richiede un’interpretazione restrittiva dei presupposti. Il riconoscimento è subordinato al conseguimento di eccezionali risultati in attività attinenti ai compiti d’istituto, con prova di eccezionale capacità e dimostrazione di qualità personali e professionali fuori dal comune. La valutazione dell’Amministrazione è connotata da un’ampia discrezionalità e si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che ricorrano evidenti lacune dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale. Non sono estranee al merito straordinario le condotte che, pur pregevoli, si collochino al limite superiore dell’ordinarietà e rimangano nell’ambito delle prestazioni normalmente esigibili dal dipendente.
Il Fatto
Un commissario della Polizia di Stato impugnava il decreto con cui il Capo della Polizia aveva respinto la proposta di promozione per merito straordinario formulata dal Questore, disponendo la concessione dell’encomio solenne. L’istante aveva redatto il verbale di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria, di oltre trecento pagine, relativo a trentuno soggetti indiziati di gravi delitti, verbale integralmente recepito nell’ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari.
Il Consiglio per le Ricompense per meriti straordinari e speciali e la Commissione per il personale avevano negato la promozione, ritenendo la condotta non eccedente i requisiti dell’art. 73 del d.P.R. n. 335/1982. Il ricorrente deduceva violazione di legge, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, sviamento di potere e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la promozione per merito straordinario, disciplinata dagli artt. 70-75-ter del d.P.R. n. 782/1985, è la forma più elevata di ricompensa e consente l’accesso alla qualifica superiore in deroga ai sistemi ordinari di avanzamento. La natura derogatoria esige un’applicazione restrittiva, secondo il disposto dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.
La valutazione dei presupposti è rimessa all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione: il sindacato del giudice amministrativo è limitato alle ipotesi di evidenti lacune dell’iter logico, di macroscopica illogicità o di travisamento della realtà fattuale. Le qualità eccezionali devono tradursi in comportamenti di eccezionale rilevanza e non in atti rientranti nei doveri d’istituto, ancorché compiuti con perizia.
Il Collegio ritiene che la condotta del ricorrente consista nella stesura di un corposo verbale relativo a una delicata operazione investigativa, con l’inquadramento giuridico delle fattispecie: si tratta di attività che si colloca al limite superiore dell’ordinarietà, ma non eccede la categoria dei risultati professionali normalmente esigibili. La valutazione negativa del carattere di eccezionalità è coerente con i presupposti normativi dell’art. 73 d.P.R. n. 335/1982.
L’Amministrazione ha correttamente esercitato la propria discrezionalità, che diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello della ricompensa. La scelta dell’encomio solenne, ai sensi dell’art. 69, comma 2, d.P.R. n. 335/1982, risulta proporzionata all’apporto fornito e immune da vizi di arbitrarietà o illogicità manifesta. Il ricorso viene respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.