Cessazione della materia del contendere per rilascio del nulla osta in autotutela (TAR Lombardia n. 1061 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento favorevole che soddisfa pienamente la pretesa azionata dal ricorrente. L’intervento in autotutela, se spontaneo e tempestivo, giustifica la compensazione delle spese di lite anche in assenza di una specifica censura avverso l’omessa valutazione della documentazione prodotta dall’interessato nel procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Brescia aveva rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino extracomunitario. Il provvedimento negativo si fondava su una rilevata carenza documentale, relativa alla posizione di un diverso lavoratore mai entrato nel territorio nazionale per completare l’iter.
A seguito del ricorso, l’Amministrazione, rivalutati i chiarimenti resi dall’interessato dopo il preavviso di rigetto, ha richiesto un nuovo parere alla Questura e ha infine rilasciato il nulla osta richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che il procedimento di riesame avviato dall’Amministrazione si era concluso con il rilascio del richiesto nulla osta, depositato in giudizio dalla Prefettura.
Alla luce di tale sopravvenienza, il Tribunale ha ritenuto la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore adottato, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la tempestività dello spontaneo intervento in autotutela dell’Amministrazione, che aveva proceduto alla rivalutazione della documentazione trasmessa dal ricorrente nel corso del procedimento, la cui omessa valutazione non era stata peraltro oggetto di specifica censura.
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Nota della Redazione
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