Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per tardivo pagamento: soccombenza virtuale e liquidazione ridotta per serialità dei ricorsi (TAR Lombardia n. 1029 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’adempimento tardivo, però, non elide la soccombenza del debitore pubblico, che resta comunque tenuto alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che l’incontestata fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente è confermata proprio dal tardivo adempimento. Nella liquidazione del compenso al difensore antistatario, in caso di ricorsi seriali proposti da più soggetti assistiti dal medesimo professionista, il giudice può applicare in via analogica il criterio riduttivo previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, che disciplina l’aumento del compenso per la pluralità di assistiti, considerata la standardizzazione delle attività difensive e la ripartizione dell’impegno professionale sui vari giudizi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 955,13 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione. Rimasto insoddisfatto, aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato.
Il Tribunale amministrativo, con ordinanza istruttoria, aveva ordinato al Ministero di fornire prova dell’eventuale pagamento e al ricorrente di dichiarare se l’adempimento fosse intervenuto. Il Ministero depositava documentazione attestante l’avvenuto pagamento nel settembre 2025; il ricorrente confermava la circostanza e chiedeva la rifusione delle spese per soccombenza virtuale del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in ragione dell’intervenuto pagamento, verificato anche a seguito dell’istruttoria disposta. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che, in materia di ottemperanza, considera l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso idoneo a definire la controversia, senza che residui un interesse alla decisione nel merito.
Il Tribunale ha tuttavia rimarcato che il tardivo adempimento conferma l’incontestata fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente. Da tale rilievo discende l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale le spese del giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero resistente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto alla liquidazione, il Collegio ha operato una valutazione che tiene conto dell’esiguità del valore della controversia e del comportamento collaborativo del Ministero, che ha comunque provveduto al pagamento. In aggiunta, il giudice ha valorizzato la circostanza che il medesimo difensore aveva patrocinato numerosi ricorsi di contenuto analogo dinanzi allo stesso e ad altri Tribunali amministrativi, evidenziando la serialità del contenzioso e l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con conseguente riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio.
Su tale presupposto, il TAR ha richiamato l’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, che disciplina l’aumento del compenso unico in caso di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, applicandone in via analogica il criterio riduttivo al caso di specie, caratterizzato dall’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore. La liquidazione è stata pertanto contenuta nella somma di euro 400,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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