CIGO e monocommittenza: il rischio di impresa non è ammortizzabile (TAR Lombardia n. 1022 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria opera in deroga al principio del sinallagma contrattuale, con assunzione dell’obbligo retributivo a carico della collettività, sicché i relativi presupposti sono di stretta interpretazione e l’intervento è limitato a eventi che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore. Non è configurabile la causale della mancanza di lavoro o di commesse quando la contrazione dell’attività derivi dal rischio insito nel modello produttivo della monocommittenza, dovendo l’impresa dimostrare che tale organizzazione aziendale sia contingente e reversibile, con concreta possibilità di diversificazione produttiva. L’onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti per l’ammissione all’integrazione salariale grava sull’azienda richiedente, il cui sindacato giurisdizionale sul diniego dell’ente previdenziale è limitato ai vizi di manifesta illogicità, incongruenza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle verniciature industriali, presentava una prima domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria per la causale di manutenzione straordinaria, a seguito del guasto all’impianto di cataforesi. Successivamente, l’azienda inoltrava ulteriori istanze per la diversa causale di mancanza di ordini e commesse, fondate sulla riduzione degli ordinativi comunicata dal cliente principale, che assicurava oltre la metà del fatturato.
L’INPS respingeva le domande rilevando la continuità della sospensione lavorativa rispetto alla precedente richiesta e l’assenza del requisito della transitorietà, nonché la riferibilità della contrazione all’organizzazione aziendale della richiedente. La società impugnava i dinieghi, contestando l’applicazione dei presupposti propri di una diversa causale e deducendo un difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il tribunale, richiamato il quadro normativo di cui all’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e all’art. 3 del decreto ministeriale n. 95442/2016, ha ricostruito la funzione dell’istituto quale strumento di tutela contro eventi transitori e non imputabili all’impresa, precisando che la socializzazione del costo del lavoro non può estendersi ai normali rischi dell’attività imprenditoriale. La riduzione degli ordinativi da parte di un unico committente costituisce evenienza strutturale del modello di impresa basato sulla monocommittenza, il cui rischio è assunto dall’imprenditore.
Il tribunale ha osservato che la società non aveva dimostrato l’eccezionalità e l’imprevedibilità della flessione, né la possibilità concreta di ripristinare la produzione attraverso la diversificazione del portafoglio clienti, con la conseguente insussistenza del requisito di non riferibilità della contrazione alla programmazione aziendale. Nessun rilievo è stato riconosciuto alla circostanza che il calo degli ordini fosse coinciso con il termine del precedente periodo di integrazione, essendo la scelta di non procedere alla riparazione dell’impianto un’ulteriore conferma della natura organizzativa della decisione.
Il collegio ha infine respinto la censura relativa al difetto di istruttoria, rammentando che l’onere della prova della sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio grava sull’impresa richiedente, e ha limitato il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’ente previdenziale ai soli casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità interpretativa della vicenda.
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Nota della Redazione
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