Nullo il diniego emesso prima dello spirare del termine per osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990 (TAR Lombardia n. 1015 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato dall’Amministrazione al privato per presentare osservazioni e documenti a seguito del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere rispettato integralmente. L’Amministrazione non può adottare il provvedimento di diniego prima della scadenza di tale termine, la cui decorrenza va computata secondo i principi generali desumibili dall’art. 2963, comma 3, c.c., con proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo. La violazione di tale obbligo procedimentale determina la fondatezza del ricorso avverso il diniego.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei servizi turistici presentava istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino extracomunitario. Il 5.3.2026 la Prefettura comunicava il preavviso di rigetto, assegnando dieci giorni per la presentazione di osservazioni e documenti. Tale termine scadeva di domenica e, pertanto, era prorogato di diritto al successivo lunedì 16.3.2026.
Nonostante ciò, l’Amministrazione adottava il provvedimento di diniego in data 16.3.2026, prima dello spirare del termine. Lo stesso giorno la società presentava le proprie osservazioni e documenti, chiedendo l’annullamento in autotutela del diniego. Ricevuto esito negativo, la società proponeva ricorso deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricostruito la disciplina del termine per le osservazioni, evidenziando che la sua scadenza cadeva in giorno festivo e che, in forza dell’art. 2963, comma 3, c.c., il termine era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale regola, pur essendo dettata in materia di prescrizione, ha una valenza di principio generale applicabile al computo dei termini del diritto amministrativo sostanziale, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato citata in sentenza.
La Prefettura aveva emesso il provvedimento di diniego proprio nel giorno in cui il termine scadeva, senza attendere lo spirare del termine stesso. Tale condotta è stata ritenuta illegittima, in quanto ha leso il diritto della società di presentare utilmente le proprie osservazioni.
A seguito della notifica del ricorso, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca in autotutela, disponendo la riapertura del procedimento. Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese, in ragione della sua soccombenza virtuale, essendo il ricorso manifestamente fondato.
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Nota della Redazione
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