Le agevolazioni ZFU prescindono dal calo di fatturato per le imprese in continuità aziendale (TAR Marche n. 1018 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni per le zone franche urbane istituite con l’art. 46 del d.l. n. 50/2017, la trasformazione di una società di persone rimasta priva della pluralità dei soci in impresa individuale non integra una trasformazione in senso tecnico, ma configura un rapporto di successione tra soggetti distinti. L’impresa individuale è nuova quanto al soggetto, ma continua quanto all’azienda. Ne consegue che il requisito della riduzione del fatturato, previsto per le imprese già operanti, non può essere richiesto a chi ha avviato una nuova attività, beneficiando dell’esonero di cui al par. 4.4 della circolare attuativa. La commistione tra i due autonomi canali di accesso alle esenzioni delineati dai commi 2 e 3 dell’art. 46 non è conforme alla corretta interpretazione della norma.
Il Fatto
Un imprenditore, titolare di un’impresa individuale operante come imbianchino, ha impugnato il decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione ottenuta per la ZFU Sisma Centro Italia. Dopo quarant’anni di attività in forma societaria con il fratello, la società si era sciolta per il venir meno della pluralità dei soci e l’uomo aveva proseguito l’attività in forma individuale, nella medesima sede e con la stessa organizzazione aziendale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la revoca del beneficio, assumendo che l’impresa individuale, se considerata nuova iniziativa, rientrasse nella categoria ATECO “F” esclusa dalle agevolazioni senza sede storica nella zona, mentre se considerata in continuità con la precedente società, richiedesse la dimostrazione del calo del fatturato. In esito al giudizio cautelare, che ha disposto un riesame, l’Amministrazione ha confermato la revoca, contestando il mancato assolvimento del requisito del fatturato da parte della società estinta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha rilevato che l’Amministrazione ha prospettato un’alternativa secca, escludendo la possibilità di valorizzare la continuità sostanziale tra imprese formalmente distinte facenti capo al medesimo soggetto economico. Richiamando il precedente di TAR Marche 29 gennaio 2024, n. 103, il Collegio ha affermato che la ratio dell’esclusione per la categoria ATECO “F” è volta a evitare l’insediamento di imprese edili prive di legami con il territorio, e che tale principio deve trovare applicazione a maggior ragione nel caso di specie, in cui l’attività è proseguita senza interruzioni.
La Corte ha qualificato la vicenda come successione nell’azienda, richiamando l’orientamento della Cassazione per cui la prosecuzione da parte del socio superstite configura un rapporto di successione tra soggetti distinti. L’impresa individuale era nuova quanto al soggetto, ma continua quanto all’azienda, con la sede legale e operativa transitata inalteratamente dalla società estinta.
In occasione del bando 2017, l’impresa individuale rientrava nella previsione del comma 3 dell’art. 46 del d.l. n. 50/2017 e beneficiava dell’esonero dal requisito del fatturato. Per il bando 2019, l’istanza era stata presentata nella qualità di soggetto già beneficiario, per il quale la circolare richiede unicamente la conferma dei requisiti già dichiarati, tra i quali il calo del fatturato non era mai stato incluso. La conferma della revoca risulta quindi viziata per aver preteso un requisito mai dichiarato e riferito a un soggetto estinto che non aveva mai presentato istanza.
Il Collegio ha infine respinto la tesi ministeriale dell’elusione del requisito del calo di fatturato, affermando che l’art. 46 del d.l. n. 50/2017 configura due autonomi canali di accesso alle medesime esenzioni: il comma 2 appresta un sostegno riparatorio alle imprese preesistenti colpite nel fatturato, mentre il comma 3 offre un incentivo localizzativo per chi avvia o mantiene un’iniziativa economica nel territorio. I due filtri selettivi non possono essere commistionati, salva la contestazione di condotte abusive effettive.
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Nota della Redazione
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