Sanatoria paesaggistica: l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 è limite sopravvenuto anche per opere preesistenti (TAR Marche n. 946 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria paesaggistica, l’autorità procedente deve applicare la normativa vigente al momento della decisione sulla domanda. L’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 costituisce un limite generale sopravvenuto che preclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per gli interventi che abbiano comportato aumento di volumetria o di superfici, salve le fattispecie residuali di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo comma. Tale limite opera anche per le opere realizzate prima dell’entrata in vigore del Codice, rendendo inapplicabile il principio secondo cui il vincolo sopravvenuto non può operare retroattivamente. Laddove l’intervento sia stato qualificato come totalmente difforme con provvedimento divenuto inoppugnabile, l’amministrazione non è tenuta ad esaminare nel merito una domanda di permesso di costruire finalizzata a rimodulare l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato in zona vincolata, avendo ottenuto nel 1990 e 1991 rispettivamente l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia per lavori di ristrutturazione, vedeva il Comune, circa ventidue anni dopo, sospendere i lavori e successivamente ordinare la demolizione delle opere realizzate in totale difformità dal titolo. L’amministrazione rigettava la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria e, successivamente, la domanda di permesso di costruire presentata per dare esecuzione all’ordinanza di demolizione. I destinatari dei provvedimenti impugnavano entrambi gli atti, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di irretroattività con riguardo all’applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. comunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, valorizzando in via preliminare l’avvenuta inoppugnabilità dell’ordinanza di demolizione n. 7/2014 e la preclusione a rimetterne in discussione l’assetto. Il Collegio ha chiarito che l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, nel precludere la sanatoria per gli aumenti volumetrici, costituisce un limite generale sopravvenuto, applicabile anche alle opere realizzate prima dell’entrata in vigore del Codice, superando il principio della non retroattività del vincolo sopravvenuto richiamato dai ricorrenti.
La decisione si fonda sul principio, consolidato, secondo cui in materia di sanatoria l’autorità deve applicare la normativa vigente al momento della pronuncia, con conseguente irrilevanza delle sentenze della Cassazione penale invocate dai ricorrenti, poiché relative esclusivamente alle conseguenze penali della violazione.
Il Tribunale ha altresì escluso la configurabilità di una bipartizione artificiosa tra corpo principale e corpo accessorio, trattandosi di un unico intervento autorizzato con un unico titolo. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, ha rilevato la natura di atto vincolato del rigetto, non potendo operare il silenzio-assenso in area vincolata e non sussistendo obbligo di esame nel merito di una domanda volta ad eludere un provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo.
Infine, il Collegio ha dichiarato infondata la censura relativa all’applicazione retroattiva dell’art. 29 delle N.T.A., trattandosi di disposizione richiamata esclusivamente per verificare la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, da valutarsi con riguardo al momento della domanda di sanatoria.
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Nota della Redazione
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