Ritiro cautelare delle armi e denuncia per minaccia: legittimo il bilanciamento con il diritto al lavoro (TAR Marche n. 945 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro cautelare di armi e munizioni ex art. 39 TULPS costituisce misura di natura discrezionale, adottabile in presenza di una denuncia per minaccia aggravata che faccia riferimento all’uso di armi legalmente detenute dal soggetto denunciato, senza che l’autorità di pubblica sicurezza debba attendere l’esito delle indagini penali. La valutazione sulla verosimiglianza della denuncia non spetta all’autorità amministrativa, cui compete solo una prognosi di affidabilità del detentore. Il principio di proporzionalità non risulta violato laddove una misura alternativa, quale la sospensione temporanea della licenza, produrrebbe i medesimi effetti preclusivi sull’attività lavorativa del titolare. Il diritto al lavoro, pur di rango costituzionale, cede di fronte all’interesse alla tutela dell’integrità fisica e della vita della persona offesa dalla minaccia.
Il Fatto
Una guardia particolare giurata, dipendente di una società di vigilanza privata operante presso l’aeroporto di Falconara Marittima, veniva sottoposta il 16 settembre 2024 a ritiro cautelare delle armi e della licenza di porto d’armi da parte della Questura di Ancona. Il provvedimento trovava fondamento nella denuncia presentata da una collega per i reati di minaccia aggravata e lesioni personali, con riferimento all’uso delle armi legalmente detenute dalla ricorrente. Nel corso della perquisizione personale, la donna veniva inoltre trovata in possesso di tre strumenti da taglio per i quali non sapeva giustificare la disponibilità, circostanza che configurava l’ipotesi di reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975.
A seguito del ritiro, la Prefettura di Ancona adottava il 19 novembre 2024 la revoca della licenza di porto d’armi e il divieto di detenzione di armi e munizioni. La ricorrente impugnava gli atti deducendo difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità, evidenziando come la misura le impedisse di svolgere l’attività lavorativa, essendo il possesso dell’arma condizione essenziale per l’esercizio delle mansioni.
La Motivazione del TAR
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la sequenza procedimentale che ha condotto al ritiro cautelare prima e alla revoca della licenza poi. Quanto al primo profilo, il Collegio ha rilevato che la comunicazione al Prefetto era avvenuta tempestivamente il giorno successivo al ritiro, mentre la proposta di divieto di detenzione era stata formulata dalla Questura il successivo 19 settembre 2024, con ciò escludendo la dedotta violazione dell’art. 39, comma 2, TULPS.
Sulla censura relativa all’urgenza, il Tribunale ha osservato che la norma non elenca le fattispecie che integrano il presupposto, lasciando ampia discrezionalità all’autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di specie, la presenza di una denuncia per minaccia aggravata che richiamava proprio l’uso delle armi legalmente detenute rendeva la valutazione della Questura non illogica né infondata, anche alla luce della preoccupante frequenza di episodi di abuso di armi legalmente detenute ai danni di soggetti legati da relazioni affettive o lavorative.
Il Collegio ha poi escluso che l’autorità amministrativa dovesse attendere l’esito delle indagini penali prima di procedere. La testimonianza resa da un collega della ricorrente il 18 settembre 2024, successiva al ritiro, era stata raccolta nell’ambito di indagini delegate dal pubblico ministero e risultava pertanto coperta dal segreto istruttorio. In ogni caso, dalla lettura del verbale non emergeva l’assoluta inconsistenza della denuncia, essendo il teste giunto quando la discussione era già in corso.
Quanto al possesso degli strumenti da taglio, il TAR ha ritenuto irrilevante che si trattasse di oggetti equiparabili a coltellini multiuso, spettando all’autorità giudiziaria penale, e non alla Questura, la valutazione sull’idoneità offensiva. Il dato assumeva comunque rilievo amministrativo come ulteriore elemento sintomatico della non piena affidabilità del detentore.
Sul bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha affermato che al diritto al lavoro della ricorrente si contrapponeva non il generico pericolo per la pubblica incolumità ma il diritto all’integrità fisica e alla vita della persona offesa dalla minaccia, destinato a prevalere. Il Collegio ha aggiunto che la misura meno invasiva della sospensione temporanea della licenza avrebbe prodotto i medesimi effetti preclusivi sull’attività lavorativa. Il diritto del soggetto di richiedere nuovamente la licenza in caso di esito favorevole del procedimento penale è stato comunque riconosciuto, con la precisazione che il riesame deve avvenire in tempi rapidi in assenza di altre ragioni ostative.
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Nota della Redazione
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