Mancata asseverazione di congruità e flussi 2021: non è ostativa al permesso per attesa occupazione (TAR Marche n. 941 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione dell’asseverazione di congruità da parte del datore di lavoro, prevista per le domande relative all’annualità 2021 dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 73/2022, non rappresenta un requisito della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ma attiene alla fase successiva della stipulazione del contratto di soggiorno. La sua carenza non può, pertanto, refluire in senso invalidante sul nulla osta già rilasciato, ma può unicamente impedire la stipulazione del contratto di soggiorno, con conseguente ammissibilità del ricorso al permesso di soggiorno per attesa occupazione, funzionale a salvaguardare la posizione del lavoratore che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato. Diversamente, ove l’accertamento postumo riguardi requisiti legittimanti la fase del rilascio del nulla osta, la revoca resta giustificata, non potendosi ammettere il rilascio di un permesso di soggiorno quando sia viziato il segmento procedimentale presupposto.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, otteneva in data 7 luglio 2022 il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Macerata all’esito dell’istanza presentata dalla datrice di lavoro tramite le organizzazioni datoriali. Successivamente, la ricorrente faceva regolare ingresso nel territorio nazionale con visto rilasciato sulla base del nulla osta.
A seguito di un controllo documentale, la Prefettura accertava che la datrice di lavoro, al momento della formalizzazione del contratto di soggiorno, non aveva allegato l’asseverazione dei redditi per l’annualità 2021. Con provvedimento del 23 dicembre 2024, l’Amministrazione revocava il nulla osta. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 e la lesione del diritto all’unità familiare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto il ricorso, facendo propria la ricostruzione operata dal Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2025, n. 9526, resa in un caso analogo relativo alla mancanza di valida asseverazione per i flussi 2021.
Il Collegio ha preliminarmente osservato che la carenza dei requisiti legittimanti in capo al datore di lavoro non può automaticamente condurre alla regolarizzazione della posizione del lavoratore, considerata la struttura trilaterale della fattispecie. Tuttavia, occorre distinguere tra i requisiti relativi alla fase del rilascio del nulla osta e quelli inerenti alla successiva fase della stipulazione del contratto di soggiorno: solo rispetto ai primi si giustifica la caducazione della fattispecie legittimante l’ingresso dello straniero.
Richiamando il disposto dell’art. 44, comma 3, d.l. n. 73/2022, secondo cui per le domande relative all’annualità 2021 l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Tribunale ha concluso che l’asseverazione attiene alla fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro, preludendo al rilascio del permesso di soggiorno. La sua mancanza non può quindi inficiare il nulla osta già rilasciato.
Il Collegio ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, concernente il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, atteso che la fattispecie in esame è disciplinata in termini speciali dall’art. 44 d.l. n. 73/2022 e che la norma richiamata concerne controlli demandati all’Ispettorato nazionale del lavoro, fattispecie tipica diversa dalla mancata produzione dell’asseverazione di congruità.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, la sentenza ha annullato il provvedimento impugnato, spettando all’Amministrazione valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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