Inottemperanza rispetto alla sentenza sul silenzio: riconversione in istanza di commissario ad acta ed effetto della sopravvenienza del provvedimento (TAR Marche n. 932 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammesso il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per dare esecuzione a una sentenza amministrativa pronunciata in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a., atteso che tale rito speciale già prevede, al comma 3, la possibilità di richiedere al giudice la nomina di un commissario ad acta che dia attuazione al decisum, configurandosi come fase esecutiva collegata al giudizio avverso il silenzio-rifiuto. La domanda di ottemperanza può essere convertita, ex art. 32, comma 2, c.p.a., in istanza di nomina del commissario ad acta. Tale istanza è ammissibile fino a quando l’Amministrazione non abbia adempiuto all’ordine giurisdizionale, ma diventa improcedibile se, nelle more della decisione, l’Amministrazione adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, ponendo fine all’inerzia.
Il Fatto
La vicenda origina dalla sentenza del TAR Marche n. 117 del 2024, confermata in appello, che aveva ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sull’istanza presentata dai ricorrenti nel 2022, volta a sollecitare l’attivazione delle iniziative per il ripristino della legalità in relazione alla realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A14, tratto Cattolica-Fano, in assenza di Valutazione di Impatto Ambientale. Il termine per provvedere era scaduto nel marzo 2024. Ritenendo che il Ministero non avesse ancora concluso la procedura di VIA, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza e, in subordine, azione avverso l’inerzia ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la nomina immediata di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso per ottemperanza non è ammesso per dare esecuzione a una sentenza che ha accolto l’azione avverso il silenzio, poiché l’art. 117, comma 3, c.p.a. già contempla la possibilità di richiedere la nomina del commissario ad acta nell’ambito del medesimo giudizio. L’azione di ottemperanza proposta in via principale è stata quindi ritenuta inammissibile, dovendo la tutela esecutiva essere azionata tramite l’istanza di cui all’art. 117, comma 3, c.p.a.
Quanto all’azione proposta in via subordinata ai sensi dell’art. 31 c.p.a., essa sarebbe stata irricevibile per intervenuta decadenza del termine annuale dalla scadenza del termine del procedimento. Tuttavia, il Collegio, esercitando il potere di conversione dell’azione ex art. 32, comma 2, c.p.a., ha qualificato la domanda come istanza di nomina di un commissario ad acta formulata ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., considerandola ammissibile al momento della sua proposizione, in quanto il Ministero non aveva ancora adempiuto.
Ciò nondimeno, il Ministero ha depositato, il giorno precedente l’udienza di discussione, il decreto di VIA del 6 luglio 2026, definendo il procedimento. Alla luce di tale sopravvenienza, la parte ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse, riservandosi di impugnare autonomamente l’atto conclusivo. Il deposito del provvedimento finale ha determinato la cessazione della materia del contendere sull’istanza di commissario ad acta, rendendo improcedibile la domanda. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della parziale inammissibilità e della sopravvenuta improcedibilità.
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Nota della Redazione
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