La scelta del tracciato di un’opera pubblica non richiede la motivazione della soluzione alternativa preferita dal privato (TAR Marche n. 918 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del tracciato di un’opera pubblica costituisce espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Essa non richiede di accogliere la soluzione che arrechi minore sacrificio alla proprietà privata, ma soltanto un’adeguata motivazione della comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. L’amministrazione non è tenuta a privilegiare l’alternativa indicata dal privato, ancorché preferibile sotto singoli profili non prevalenti, quando la soluzione prescelta risulti supportata da un complessivo giudizio di prevalenza fondato su elementi istruttori puntuali.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una struttura ricettiva e dei relativi terreni, impugnavano gli atti con cui il Comune aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia Adriatica, optando per il tracciato a monte della linea ferroviaria anziché per quello a valle. La soluzione prescelta, collocando il percorso tra il campeggio e la ferrovia, avrebbe occupato una porzione dell’area destinata alla struttura ricettiva, eliminando piazzole e parcheggi. I ricorrenti deducevano la violazione del principio di proporzionalità, il difetto istruttorio e il travisamento dei fatti, sostenendo che la soluzione a valle, resa ora possibile dalla realizzazione di barriere foranee, sarebbe stata preferibile sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto dichiarato l’estraneità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando l’assenza di alcun apprezzabile collegamento tra il ricorso e le competenze dell’amministrazione statale, la cui posizione è stata giudicata indifferente rispetto alla collocazione dell’opera.
Nel merito, il Tribunale ha respinto le censure sulla motivazione della scelta del tracciato. Dalla documentazione istruttoria è emerso che la questione delle barriere foranee, pur discussa con il gestore della linea ferroviaria, non era stata decisiva: per la soluzione a valle sarebbero stati imposti vincoli maggiori e, comunque, il progetto prescelto presentava vantaggi autonomi, tra cui la maggiore sicurezza idraulica, l’accessibilità ai punti di interesse, la scorrevolezza per i ciclisti e la possibilità di limitare la conflittualità con le attività ricettive mediante restringimenti puntuali.
Il Collegio ha quindi escluso che l’opzione per il tracciato a monte sia avvenuta senza motivazione o con motivazione illogica, rilevando come le contestazioni dei ricorrenti muovessero da valutazioni di merito provenienti da soggetti interessati a evitare il passaggio dell’opera sulla propria proprietà. La scelta dell’amministrazione è stata giudicata coerente con una comparazione costi/benefici complessiva, nella quale alcuni profili favorevoli alla soluzione alternativa non erano prevalenti.
Tali conclusioni hanno assorbito anche il motivo relativo alla violazione degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM n. 14/2018, concernente la mancata considerazione di soluzioni alternative. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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