Ottemperanza per giudicato su congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. n. 151/2001: nomina del Commissario ad acta e condanna alle spese (TAR Marche n. 882 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia provveduto, il ricorso è procedibile e il giudice amministrativo accoglie la domanda, dichiarando l’inottemperanza e assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere. Nell’ipotesi di perdurante inerzia, il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede all’esecuzione entro centoventi giorni. La soccombenza in ottemperanza determina la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente, un docente, al congedo straordinario per l’assistenza a genitore in situazione di gravità ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 12 CCNL Comparto Scuola, a far data dalla ripresa dell’attività lavorativa. Il giudice aveva inoltre condannato l’Amministrazione scolastica a corrispondere il trattamento retributivo e previdenziale per il periodo considerato, oltre accessori di legge e spese di lite.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, il creditore proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, deducendo la mancata corresponsione delle somme liquidate in sentenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si costituivano formalmente, senza opporre alcuna eccezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è decorso dopo la notifica della sentenza alla Pubblica Amministrazione e prima della proposizione del ricorso.
Nel merito, il giudice ha accertato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Non essendo stato eseguito il titolo, il ricorso è stato accolto e l’Amministrazione è stata condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato il Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale interverrà solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche mediante un funzionario delegato.
L’Amministrazione resistente è stata infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA e CPA, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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