L’avvocato antistatario è legittimato a eseguire il giudicato per le spese (TAR Marche n. 874 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile decorso, dopo la notifica della sentenza passata in giudicato all’Amministrazione intimata, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’avvocato che ha agito come procuratore antistatario nel giudizio di merito è legittimato ad attivare il rimedio per ottenere l’esecuzione del giudicato nella parte relativa alle spese processuali liquidate in suo favore. In presenza di un inadempimento non controverso, il giudice dell’ottemperanza condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con espressa previsione dei poteri sostitutivi necessari, ivi incluse le variazioni di bilancio.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva accertato, con tre sentenze, il diritto del docente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite e con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Su tali pronunce si era formato il giudicato.
L’avvocato, creditore delle spese per effetto della distrazione, lamentava la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione e proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituiva solo formalmente; l’Ufficio Scolastico Regionale resisteva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica delle sentenze all’Amministrazione e la proposizione dell’azione era decorso il termine dilatorio di cento venti giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguiti i titoli nella parte relativa alle spese giudiziali liquidate a favore del procuratore antistatario. L’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’Amministrazione, costituitasi formalmente, ha reso l’inadempimento non controverso e ha condotto alla declaratoria dell’obbligo di dare integrale esecuzione alle sentenze, per la parte relativa alle spese.
Il giudice ha assegnato all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e, per l’ipotesi di inutile decorso, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, con poteri di adozione di ogni atto necessario, comprese le variazioni di bilancio.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in ottocento euro per compensi, oltre accessori. Nessuna distrazione è stata disposta, operando il ricorrente in giudizio in proprio.
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Nota della Redazione
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