L’ottemperanza per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario è procedibile dopo il decorso dei 120 giorni (TAR Marche n. 864 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è procedibile solo dopo che sia decorso, dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è invece dovuta in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il diritto del docente ricorrente di fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento. Sul provvedimento, regolarmente notificato, si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
Non avendo l’Amministrazione eseguito quanto stabilito, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato eseguito il titolo esecutivo. In presenza dei presupposti di legge e considerato il decorso del termine, la Pubblica Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria all’azionabilità della pretesa. Il giudice amministrativo ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Il TAR ha inoltre disposto la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che avrebbe assunto le funzioni solo in caso di investitura diretta da parte del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo all’esecuzione entro i successivi 120 giorni con ogni atto necessario, anche mediante variazioni di bilancio o stipulazione di mutui.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento in ragione dell’accertato inadempimento al momento della presentazione del ricorso, con liquidazione in € 800,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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