La domanda di sanatoria rende temporaneamente inefficace l’ordine di demolizione e fa venir meno il pericolo attuale ai fini cautelari (TAR Marche n. 162 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione non ha effetto caducante del provvedimento repressivo, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia, con conseguente arresto del termine per l’esecuzione delle opere di ripristino fino all’eventuale rigetto dell’istanza. A seguito del rigetto, il termine riprende a decorrere e l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo può essere disposta senza necessità di adottare una nuova ingiunzione o di assegnare un nuovo termine. La pendenza dell’istanza di sanatoria esclude, in fase cautelare, la sussistenza di un pericolo attuale e imminente derivante dall’esecuzione dell’ordine demolitorio, determinando il rigetto dell’istanza di sospensione.
Il Fatto
La società e le persone fisiche ricorrenti impugnavano, chiedendone la sospensione cautelare, due distinti provvedimenti del Comune resistente. Il primo era il diniego dell’istanza di permesso di costruire relativo a opere di chiusura di alcuni locali e realizzazione di un nuovo loggiato su un fabbricato. Il secondo era l’ordinanza di demolizione di un adiacente fabbricato abusivo, adottata per la mancata ottemperanza a precedenti ingiunzioni. A fondamento del ricorso, parte ricorrente deduceva che gli interventi oggetto del diniego fossero funzionali a precostituire le condizioni per la sanatoria dell’immobile abusivo, censurando altresì l’illegittimità dell’ordine di demolizione. Successivamente all’adozione dell’ordinanza, i ricorrenti presentavano una nuova istanza di sanatoria, in data 4/5/2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione propria della fase cautelare, ha svolto una valutazione distinta con riferimento ai due provvedimenti impugnati. Quanto al diniego del permesso di costruire, ha rilevato che le opere relative al fabbricato c.d. originale risultavano finalizzate alla precostituzione delle condizioni per la sanatoria dell’adiacente fabbricato abusivo. Ha tuttavia osservato che non era stata dimostrata la conformità urbanistica dell’opera alla data dell’abuso: circostanza che rendeva non configurabili effettive esigenze cautelari, in considerazione anche della possibilità per l’Amministrazione di accogliere con riserva una futura istanza di sanatoria.
In relazione all’ordine di demolizione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non determina la caducazione dell’ordinanza di ripristino, ma ne determina la temporanea inefficacia. La produzione di tale effetto è condizionata alla sola presentazione dell’istanza e permane fino all’eventuale rigetto, dal quale consegue la ripresa del termine per l’esecuzione della demolizione senza necessità di un nuovo provvedimento. A sostegno di tale ricostruzione, il TAR ha citato i precedenti del Cons. Stato, Sez. II, n. 1648 del 2025, n. 10180 del 2024, n. 2952 del 2024 e n. 714 del 2023, nonché le pronunce della Sez. VII, n. 2990 del 2024 e n. 9404 del 2023.
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un pericolo attuale di pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordinanza, attesa la pendenza dell’istanza di sanatoria presentata in data 4/5/2026. In accoglimento delle deduzioni del Comune, l’istanza cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase. La reiezione della domanda cautelare è avvenuta con ordinanza, restando impregiudicate le questioni di rito e di merito, da trattarsi nella sede appropriata.
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Nota della Redazione
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