Porto d’armi, il rinnovo esige la rivalutazione attuale del dimostrato bisogno (TAR Marche n. 761 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Autorità di P.S. è tenuta, in occasione di ogni rinnovo, a rivalutare la sussistenza del dimostrato bisogno ex art. 42 del R.D. n. 773/1931, senza annettere alcun rilievo automatico ai precedenti rinnovi del titolo. L’appartenenza del richiedente a una determinata categoria professionale non integra di per sé il presupposto per il rilascio o il rinnovo, occorrendo sempre la prova di circostanze concrete, attuali e specificamente collegate all’attività lavorativa svolta, come il trasporto di denaro o valori. Non ogni episodio criminoso subito dal richiedente assume rilievo: la valutazione deve avere riguardo all’attualità del pericolo e al nesso con la specifica situazione professionale, restando irrilevanti le situazioni genericamente riferite all’ordine pubblico o alla categoria di appartenenza.
Il Fatto
Un medico, titolare da molti anni di licenza di porto d’armi per difesa personale, impugnava il diniego di rinnovo adottato dalla Prefettura, fondato sui pareri dei Comandi Provinciali dei Carabinieri competenti, secondo cui non sussisteva il dimostrato bisogno. Il ricorrente evidenziava l’articolata attività professionale, svolta in numerosi studi collocati in diverse regioni, con spostamenti settimanali anche notturni e il frequente trasporto di farmaci, stupefacenti, ricettari, documentazione riservata e denaro. Deduceva inoltre di essere stato vittima di vari episodi criminosi, tutti denunciati, e contestava la mancata confutazione delle proprie osservazioni difensive e la contraddittorietà del diniego rispetto ai precedenti rinnovi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in occasione di ogni rinnovo, l’Autorità di P.S. può e deve rivalutare la situazione del richiedente, senza riconoscere alcun automatismo ai precedenti rilascio o rinnovo del titolo. L’appartenenza alla categoria professionale dei medici, così come il numero di chilometri percorsi o il trasporto occasionale di medicinali, non può fondare di per sé il diritto al porto d’arma, pena il ricadere in quell’automatismo ritenuto contrario alla ratio legis.
La sentenza ha reputato l’istruttoria condotta dalla Prefettura accurata, avendo l’Amministrazione acquisito i pareri di entrambi i Comandi Provinciali interessati dall’attività del ricorrente e avendo richiesto un parere supplementare dopo le controdeduzioni ex art. 10-bis, a conferma della valutazione delle osservazioni difensive. In ordine agli episodi criminosi denunciati, il Collegio ha evidenziato come nessuno di essi fosse legato alla specifica attività professionale, trattandosi di vicende di natura personale o familiare, ovvero di reati comuni dei quali chiunque può essere vittima, alcuni dei quali neppure portati a conoscenza dell’Amministrazione ratione temporis.
Quanto alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il TAR ha ribadito che l’Amministrazione non è tenuta a confutare nel dettaglio le osservazioni presentate, essendo sufficiente che di esse si dia conto nel provvedimento finale. Infine, è stata esclusa la contraddittorietà con i precedenti rinnovi, dovendo la valutazione sulla sussistenza del dimostrato bisogno essere rinnovata a ogni singola istanza, alla luce degli eventi rilevanti intercorsi dall’ultimo rilascio. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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